P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. l  e  23  della
legge 11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra pronuncia  in  rito,
nel merito e sulle spese, ritenuta  rilevante  e  non  manifestamente
infondata la questione di costituzionalita'  dell'articolo  10  della
legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, in relazione all'articolo  123
della Costituzione, per contrasto con  l'articolo  24,  primo  comma,
dello Statuto della Regione Puglia, dispone l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte  costituzionale,  sospendendo  il  giudizio  in
corso. 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al  presidente  della  giunta  della  Regione
Puglia, nonche' sia comunicata al presidente del consiglio  regionale
pugliese. 
 
    Cosi' deciso in Bari nella  camera  di  consiglio  del  giorno  7
luglio 2010. 
 
                       Il Presidente: Durante 
 
 
                                                   L'estensore: Adamo