P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 legge n. 87/1953; 
    Rilevato che il giudizio sulla richiesta in materia cautelare non
possa  essere  definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della
questione di legittimita' costituzionale; 
    Ritenuto che non sia manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  275,  comma  3   c.p.p.   in
relazione agli articoli 3, 13, primo  comma,  e  27,  secondo  comma,
della Costituzione nella parte in cui -  nel  prevedere  che,  quando
sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto  di  cui
all'art. 575 del codice penale, e' applicata la custodia cautelare in
carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresi', l'ipotesi  in
cui  siano  acquisiti  elementi  specifici,  in  relazione  al   caso
concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono  essere
soddisfatte con altre misure; 
    Sospende il giudizio e  dispone  l'immediata  trasmissione  degli
atti alla  Corte  costituzionale  con  le  prove  delle  notifiche  e
comunicazioni seguenti; 
    Ordina alla Cancelleria di notificare immediatamente  l'ordinanza
all'imputato, al suo difensore, al Procuratore  della  Repubblica  in
sede, al Presidente del Consiglio dei Ministri e  di  comunicarla  ai
presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
    Si trasmettono i seguenti atti rilevanti per la  risoluzione  del
conflitto, con riserva di  integrare  all'ordine  della  Corte:  OCC;
fascicolo integrale dell'esecuzione provvisoria; sentenza n. 518/2010
Reg. Sent. GIP; istanza  di  sostituzione  dep.  28  settembre  2010;
parere PM 30 settembre 2010. 
 
        Cosi' deciso in Milano il 1° ottobre 2010 
 
                             Il Giudice