P. Q. M. Visto l'art. 23 legge n. 87/1953; Rilevato che il giudizio sulla richiesta in materia cautelare non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale; Ritenuto che non sia manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 275, comma 3 c.p.p. in relazione agli articoli 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 575 del codice penale, e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresi', l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure; Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con le prove delle notifiche e comunicazioni seguenti; Ordina alla Cancelleria di notificare immediatamente l'ordinanza all'imputato, al suo difensore, al Procuratore della Repubblica in sede, al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Si trasmettono i seguenti atti rilevanti per la risoluzione del conflitto, con riserva di integrare all'ordine della Corte: OCC; fascicolo integrale dell'esecuzione provvisoria; sentenza n. 518/2010 Reg. Sent. GIP; istanza di sostituzione dep. 28 settembre 2010; parere PM 30 settembre 2010. Cosi' deciso in Milano il 1° ottobre 2010 Il Giudice