Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 9 della  legge  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  13
novembre 2009, n. 10 (Norme in  materia  di  commercio,  artigianato,
alpinismo, esercizi pubblici, turismo e miniere), nella parte in  cui
ha sostituito l'art. 4, comma 8, della legge  provinciale  19  maggio
2003, n. 7 (Disciplina delle cave e  delle  torbiere),  proposta,  in
riferimento agli artt. 4, 8, primo comma, punti 5, 6 e 14, e 9, punto
10, del decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto  1972,  n.
670  (Approvazione  del  testo  unico  delle   leggi   costituzionali
concernenti lo  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige)  ed
all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della  Costituzione,
dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in
epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Tesauro 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 1ยบ dicembre 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola