Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  l'inammissibilita'  della  questione  di   legittimita'
costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto  legislativo
1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative  anteriori  al  1°
gennaio 1970, di cui  si  ritiene  indispensabile  la  permanenza  in
vigore, a norma dell'articolo 14 della legge  28  novembre  2005,  n.
246), promossa - in riferimento agli articoli 2, 3, 8, n. 2, 16,  19,
99, 100, 101, 102, 105 e 107 dello  statuto  speciale  della  Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonche'
agli articoli 3, 5, 6, 10, 11, 76, 77, 116 e 117, primo comma,  della
Costituzione e, inoltre, in relazione a diverse norme  di  attuazione
del medesimo statuto (tra le quali, in particolare: d.P.R. 30  giugno
1951, n. 574; d.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846; d.P.R. 31 luglio  1978,
n. 571; d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89; d.P.R.  15  luglio  1988,  n.
574); nonche'  in  relazione  all'Accordo  di  Parigi  tra  Italia  e
Austriadel 5 settembre 1946; al Trattato di pace  di  Parigi  del  10
febbraio 1947; alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo 10
dicembre 1948; alla  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali del  4  novembre  1950;  alla
Risoluzione del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite del
23 aprile  1959,  n.  715  (XXVII),  all.  A;  alla  Risoluzione  del
Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite del 31 maggio 1968,
n.  1314  (XLIV);  alla  Carta  europea  delle  lingue  regionali   o
minoritarie adottata dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992;  alla
Risoluzione  dell'Assemblea  generale  delle  Nazioni  Unite  del  18
dicembre 1992 in tema di diritti di persone appartenenti a minoranze;
alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze  nazionali,
fatta a Strasburgo  il  1°  febbraio  1995;  alla  Convenzione  sulla
protezione e promozione delle diversita' delle espressioni  culturali
del 20 ottobre 2005 - «limitatamente alla parte in  cui  mantiene  in
vigore il regio decreto 29 marzo 1923, n. 800 (Allegato 2,  n.  190),
convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473  (Allegato  1,  n.  182)»,
dalla  Provincia  autonoma  di  Bolzano  con  il   ricorso   di   cui
all'epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Grossi 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 1º dicembre 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola