Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art.  7,  comma  1,  della  legge  della  Regione
Siciliana  16  aprile  2003,  n.  4  (Disposizioni  programmatiche  e
finanziarie per l'anno 2003), sollevata, con riferimento allo statuto
speciale della Regione Siciliana (regio decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
2)  nonche'   alla   Costituzione,   dal   Consiglio   di   giustizia
amministrativa per la Regione siciliana, con l'ordinanza in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2010. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                      Il redattore: Napolitano 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 17 dicembre 2010. 
 
                       Il cancelliere: Melatti