Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara estinto il processo in via principale (reg. ric. n. 49 del 2010), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione (reg. confl. enti n. 4 del 2010), avente ad oggetto gli atti di promulgazione e pubblicazione dell'atto denominato legge della Regione Calabria 11 febbraio 2010, n. 5 (Attuazione dell'Intesa sancita in data 1° aprile 2009, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, Regioni ed Autonomie locali, concernente misure per il rilascio dell'economia attraverso l'attivita' edilizia. Approvata dal Presidente della Giunta Regionale quale commissario ad acta con Decreto n. 24 del 9 febbraio 2010), sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 118 e 120 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2010. Il Presidente: De Siervo Il redattore: De Siervo Il cancelliere: Melatti Depositato in cancelleria il 17 dicembre 2010. Il Cancelliere: Melatti