Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Riuniti i giudizi, 
    Dichiara estinto il processo in via principale (reg. ric.  n.  49
del 2010), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto  di  attribuzione
(reg. confl. enti n. 4 del 2010),  avente  ad  oggetto  gli  atti  di
promulgazione  e  pubblicazione  dell'atto  denominato  legge   della
Regione Calabria 11  febbraio  2010,  n.  5  (Attuazione  dell'Intesa
sancita in data 1° aprile 2009, ai sensi dell'art. 8, comma 6,  della
legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, Regioni ed Autonomie  locali,
concernente  misure  per   il   rilascio   dell'economia   attraverso
l'attivita' edilizia. Approvata dal Presidente della Giunta Regionale
quale commissario ad acta con Decreto n. 24  del  9  febbraio  2010),
sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri,  in  riferimento
agli artt. 118 e 120 della Costituzione, con il ricorso  indicato  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2010. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                       Il redattore: De Siervo 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositato in cancelleria il 17 dicembre 2010. 
 
                       Il Cancelliere: Melatti