P.Q.M. 
 
    Con pronuncia non definitiva; 
    Ravvisata  la  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.   17,   comma   30-ter,   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78  (convertito  con  modificazioni
dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102,  e  contestualmente  modificai»
dall'art. 1, comma 1,  del  decreto-legge  3  agosto  2009,  n.  103,
convertito a sua volta con modificazioni dalla legge 3 ottobre  2009,
n. 140 nella parte in cui prevede che «le  procure  della  Corte  dei
conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno  all'immagine
nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della  legge  27  marzo
2001, n. 97» e, conseguentemente, che «a tale ultimo fine, il decorso
del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge
14 gennaio  1994,  n.  20,  e'  sospeso  fino  alla  conclusione  dei
procedimento penale», per  contrasto  con  gli  artt.  2  e  3  della
Costituzione; 
    Ordina  l'immediata  trasmissione  degli  atti,  a   cura   della
segreteria, alla Corte costituzionale; 
    Sospende il giudizio fino alle conseguenti decisioni della  Corte
costituzionale, con onere di riassunzione a carico  delle  parti  nei
termini di legge; 
    Dispone che, a cura della segreteria, la presente  ordinanza  sia
notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e  alle  parti  e
sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e  del  Senato
della Repubblica ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge  il
marzo 1953, n. 87. 
    Riserva all'esito del giudizio la statuizione sulle spese. 
    Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza. 
    Cosi' deciso in Torino nella camera di consiglio del  7/8  aprile
2010. 
 
                       Il Presidente: D'Aversa