P.Q.M. Con pronuncia non definitiva; Ravvisata la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e contestualmente modificai» dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito a sua volta con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2009, n. 140 nella parte in cui prevede che «le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97» e, conseguentemente, che «a tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso fino alla conclusione dei procedimento penale», per contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione; Ordina l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio fino alle conseguenti decisioni della Corte costituzionale, con onere di riassunzione a carico delle parti nei termini di legge; Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge il marzo 1953, n. 87. Riserva all'esito del giudizio la statuizione sulle spese. Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza. Cosi' deciso in Torino nella camera di consiglio del 7/8 aprile 2010. Il Presidente: D'Aversa