P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  ritenutane  la
rilevanza e la non manifesta infondatezza. 
    Solleva questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  14,
comma cinque-quinquies per contrasto con  gli  artt.  3  e  13  della
Costituzione. 
    Sospende il giudizio in corso e  dispone  la  trasmissione  degli
atti dello stesso alla Corte costituzionale. 
    Ordina che la presente ordinanza  sia  notificata  a  cura  della
cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata  al
Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente  della  Camera
dei deputati. 
      Agrigento, addi' 29 ottobre 2010 
 
                        Il Giudice: d'Andria