P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza. Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma cinque-quinquies per contrasto con gli artt. 3 e 13 della Costituzione. Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti dello stesso alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Agrigento, addi' 29 ottobre 2010 Il Giudice: d'Andria