P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge costituzionale n. 87 del 1953; 
    Sospende il processo; 
    Rimette alla Corte costituzionale la  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 250 c.c. per contrasto con gli artt.  2,  3,
24, 30, 31 e 111 Cost.; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e la sospensione del presente giudizio. 
    Manda alla cancelleria per la notifica della  presente  ordinanza
alle parti, al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  per  la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. 
        Brescia, addi' 2 luglio 2010 
 
                        Il Presidente: Pianta