P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge costituzionale n. 87 del 1953; Sospende il processo; Rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 250 c.c. per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 30, 31 e 111 Cost.; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio. Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Brescia, addi' 2 luglio 2010 Il Presidente: Pianta