Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Bergamo con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2010. Il Presidente: De Siervo Il redattore: Silvestri Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 5 gennaio 2011. Il cancelliere: Fruscella