Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera  a),  del
codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3  e
27 della Costituzione,  dal  Tribunale  di  Bergamo  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2010. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                       Il redattore: Silvestri 
 
 
                      Il cancelliere: Fruscella 
 
    Depositata in cancelleria il 5 gennaio 2011. 
 
                      Il cancelliere: Fruscella