per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibile la  richiesta  di  referendum  popolare  -
dichiarata legittima, con ordinanza pronunciata il 6 dicembre 2010  e
depositata il successivo 7 dicembre,  dall'Ufficio  centrale  per  il
referendum costituito presso la Corte di cassazione e  rubricata  con
il n. 4 - per l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe,  delle
seguenti disposizioni: a) dell'art. 23-bis, comma 10, lettera d), del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza  pubblica  e  finanza  la  perequazione
tributaria), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, nel testo risultante per effetto  di  modificazioni  ed
integrazioni  successive;  b)  dell'art.   15,   comma   1-ter,   del
decreto-legge 25 settembre 2009, n.  135  (Disposizioni  urgenti  per
l'attuazione di obblighi comunitari e per  l'esecuzione  di  sentenze
della Corte di giustizia delle Comunita'  europee),  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  20  novembre  2009,  n.  166,  nel  testo
risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                         Il redattore: Gallo 
 
 
                      Il cancelliere: Fruscella 
 
    Depositata in cancelleria il 26 gennaio 2011 
 
                      Il cancelliere: Fruscella