Sentenza 
 
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 18, commi 4 e
7, e 19, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, della legge della Regione Molise 22
gennaio 2010, n. 3 (Legge finanziaria regionale 2010),  promosso  dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso  notificato  il  26
marzo - 1° aprile 2010, depositato in cancelleria il 6 aprile 2010 ed
iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2010. 
    Udito nell'udienza  pubblica  dell'8  febbraio  2011  il  Giudice
relatore Luigi Mazzella; 
    Udito l'avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del
Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso notificato il 1° aprile 2010,  depositato  il  6
aprile 2010 e iscritto al n. 55 del ruolo ricorsi dell'anno 2010,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato,  ha  promosso,  in  riferimento
agli artt. 3, 97 e 117, secondo e terzo  comma,  della  Costituzione,
questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 18, commi 4 e 7,
e 19, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, della legge della  Regione  Molise  22
gennaio 2010, n. 3 (Legge finanziaria regionale 2010). 
    2. - L'art. 18, comma 4, della predetta legge  regionale  dispone
che «La Giunta regionale adotta con proprio atto una nuova disciplina
riguardante le  spese  per  i  buoni  pasto  spettanti  al  personale
dipendente  dell'Amministrazione  regionale,  prevedendo  annualmente
l'utilizzo di non piu' di 120 buoni pasto  per  ogni  dipendente.  Al
personale con mansioni di autista e' assegnata una  quota  aggiuntiva
calcolata su base storica in relazione al servizio svolto». 
    Ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, tale norma  viola
l'art. 117, secondo  comma,  lettera  l),  Cost.,  che  riserva  alla
competenza esclusiva dello Stato la materia  dell'ordinamento  civile
e, quindi, sia i rapporti di diritto privato  regolabili  dal  codice
civile, tra i quali rientra il rapporto di impiego privatizzato,  sia
i contratti collettivi. Essa, infatti, disciplina una materia  (spese
per i buoni pasto) rientrante nel trattamento economico da  collegare
all'orario di lavoro dei dipendenti e riservata  alla  contrattazione
collettiva, con conseguente contrasto con le  disposizioni  contenute
nel titolo III (artt. 40-50) del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze
delle amministrazioni  pubbliche),  che  individua  le  procedure  da
seguire  in  sede  di  contrattazione  e  sancisce   per   tutte   le
amministrazioni pubbliche  l'obbligo  del  rispetto  della  normativa
contrattuale. 
    3. - Il successivo comma 7 dell'art. 18 della legge della Regione
Molise n. 3 del 2010, nel sostituire l'art. 3, comma 6,  della  legge
della Regione  Molise  13  gennaio  2009,  n.  1  (Legge  finanziaria
regionale 2009), dispone che «Nelle more della revisione dei  sistemi
di incentivazione della qualita' delle prestazioni lavorative di  cui
al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con  effetto  dal  1°
gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2010  sono  ripristinate  le  misure
percentuali delle indennita' dell'istituto di cui all'articolo 29-bis
della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, cosi'  come  rideterminate
dall'articolo 1 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 33». 
    Ad  avviso  del   ricorrente   anche   tale   norma,   incidendo,
temporaneamente rideterminandola, sull'indennita' economica istituita
dal richiamato art. 29-bis, contrasta con l'art. 117  Cost.,  secondo
comma, lettera l), Cost., per gli stessi motivi indicati a  proposito
del precedente comma 4 del medesimo art. 18. 
    Il   contrasto   con   il   predetto   parametro   costituzionale
sussisterebbe, secondo la difesa dello Stato, anche  ipotizzando  che
la disciplina delle procedure e delle modalita' della  contrattazione
collettiva  sia  riservata  all'autonomia  degli  enti   direttamente
interessati. Infatti, nella fattispecie, il legislatore regionale non
ha disciplinato il regime procedimentale della contrattazione, ma  ha
inciso sulla misura percentuale delle indennita' da corrispondere  ad
una determinata categoria  di  personale,  aspetto  che  deve  invece
essere regolato dalla contrattazione collettiva. 
    4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato  anche
i commi 1, 2 e 3 dell'art. 19 della legge della Regione Molise  n.  3
del 2010, a norma dei quali: i contratti del personale  di  tutto  il
servizio sanitario regionale, utilizzato ai sensi dell'art. 36, comma
2, del d.lgs. n. 165 del 2001, o assunto a tempo  determinato  oppure
con rapporto di collaborazione  coordinata  e  continuativa,  possono
essere prorogati, in caso di riscontrata carenza di organico, per  la
durata massima del Piano  di  rientro  sanitario,  nel  rispetto  dei
relativi limiti annuali  di  spesa  (comma  1);  l'Azienda  sanitaria
regionale per il Molise puo' prorogare, per il periodo corrispondente
al Piano di rientro e per un termine di sei mesi rinnovabile una sola
volta, gli incarichi di direttore di unita' operativa complessa  gia'
conferiti a  seguito  di  apposita  selezione  (comma  2);  l'Azienda
sanitaria   regionale   del   Molise   predispone   un    piano    di
riorganizzazione del personale coerente con  il  piano  di  riassetto
della rete ospedaliera e con  il  Piano  di  rientro  (comma  3).  Si
tratta, pertanto, di una serie di interventi  (proroga  del  rapporto
con  personale   dipendente;   predisposizione   di   un   piano   di
riorganizzazione  del  personale)  correlati  al  Piano  di   rientro
sanitario (riferito agli anni dal 2007 al 2009) la  cui  prosecuzione
presuppone l'adozione di specifici programmi operativi. 
    Il  ricorrente  sostiene  che  tali  interventi  precostituiscono
vincoli alla futura adozione dei programmi operativi, incidendo sugli
stessi e potenzialmente pregiudicandone fin d'ora la coerenza con gli
obiettivi programmati, con  conseguente  compromissione  della  piena
attuazione dell'art. 2, comma 88, della legge 23  dicembre  2009,  n.
191  (Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio   annuale   e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), che cosi'  recita:
«Per  le  Regioni  gia'  sottoposte  ai  piani  di  rientro  e   gia'
commissariate alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge
restano fermi l'assetto della gestione commissariale  previgente  per
la prosecuzione del Piano di rientro,  secondo  programmi  operativi,
coerenti con gli obiettivi finanziari  programmati,  predisposti  dal
commissario ad acta, nonche' le relative azioni di supporto contabile
e gestionale. E' fatta  salva  la  possibilita'  per  la  Regione  di
presentare un nuovo Piano di rientro ai sensi della disciplina recata
dal presente articolo. A seguito dell'approvazione  del  nuovo  piano
cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le  procedure  definiti
nel medesimo piano per  il  passaggio  dalla  gestione  straordinaria
commissariale  alla  gestione  ordinaria  regionale».  Poiche'   tale
disposizione costituisce norma di coordinamento di finanza  pubblica,
risulterebbe leso l'art.117, terzo comma, Cost. 
    In secondo luogo, i singoli interventi in oggetto  non  sarebbero
in linea con quanto disposto  nel  tavolo  tecnico  per  i  programmi
operativi del nuovo Patto per  la  salute  sottoscritto,  in  data  3
dicembre 2009, in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome  di  Trento  e  Bolzano  che
prevede, per l'anno 2010, il contenimento del costo del personale con
il conseguente blocco del turn-over, la  rideterminazione  dei  fondi
della  contrattazione  collettiva,  nonche'  la   diminuzione   delle
posizioni organizzative. 
    Invece l'art. 19, comma 1, della legge della Regione Molise n.  3
del 2010 prevede la possibilita' di prorogare i  rapporti  di  lavoro
flessibile, a tempo determinato  e  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa per la durata del Piano  di  rientro  nel  rispetto  dei
limiti annuali di spesa; il comma 2 dispone la proroga  di  incarichi
gia' conferiti per lo svolgimento di direttore  di  unita'  operativa
complessa;  il  comma  3  prevede   la   predisposizione   da   parte
dell'azienda sanitaria di un piano di riorganizzazione del  personale
coerente con il riassetto della rete ospedaliera e con  il  Piano  di
rientro anche ai fini dell'applicazione di cui all'art. 3 della legge
della Regione Molise n. 1 del 2009. 
    Il  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   con   specifico
riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
deduce che essi, per loro natura, non possono ritenersi  prorogabili,
se non limitatamente al compimento di un'attivita' avviata, in quanto
la loro durata e' predeterminata in relazione allo specifico  aspetto
o fase dell'attivita' per il  quale  sono  stati  stipulati.  Invece,
rispetto al rinvio diretto all'applicazione dell'art. 3  della  legge
della Regione Molise n. 1 del 2009, il ricorrente sostiene  che  esso
si risolve, di fatto, nell'attuazione di procedure di stabilizzazione
del personale precario difformi da quelle  previste  dal  legislatore
statale all'art. 17, commi da 10 a 13, del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'  proroga  di  termini),
convertito dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102.  Pertanto,  per  le
ragioni che precedono, i commi 1, 2 e  3  dell'art.  19  della  legge
della Regione Molise n. 3 del 2010, contrasterebbero  anche  con  gli
artt. 3 e 97 Cost., in riferimento ai  principi  di  imparzialita'  e
buon andamento dell'amministrazione, e  con  il  principio  di  leale
collaborazione Stato-Regioni. 
    5. - Il comma 4 del medesimo art. 19 della legge  molisana  n.  3
del 2010 stabilisce che «La Regione Molise, ai  fini  dell'attuazione
di progetti di ricerca  sanitaria  o  di  progetti  finalizzati  alla
realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e  di  rilievo
nazionale ex articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge  23  dicembre
1996, n. 662, e per gli interventi finanziati ai sensi  dell'articolo
79, comma  1-sexies,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni ed integrazioni, puo' stipulare i  contratti
previsti dall'articolo 15-octies del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 502».  Tale  ultima  disposizione  consente  la  stipula  di
contratti per l'attuazione di progetti  finalizzati  non  sostitutivi
dell'attivita' ordinaria, con i quali «le  aziende  unita'  sanitarie
locali e le aziende ospedaliere possono, nei limiti delle risorse  di
cui all'art. 1, comma 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  a
tal fine disponibili, assumere con contratti  di  diritto  privato  a
tempo determinato soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di
diploma universitario, di diploma di  scuola  secondaria  di  secondo
grado  o  di  titolo  di  abilitazione   professionale   nonche'   di
abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista». 
    Il legislatore regionale avrebbe dunque illegittimamente ampliato
l'ambito  applicativo  della  norma  statale,   estendendo   la   sua
applicazione anche a fattispecie non contemplate dall'art.  15-octies
del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della  legge  23
ottobre 1992, n. 421). 
    In particolare, la stipula  dei  contratti  e'  consentita  dalla
norma impugnata, non solo per i progetti di  cui  all'art.  1,  comma
34-bis,  della  legge  23  dicembre   1996,   n.   662   (Misure   di
razionalizzazione   della   finanza   pubblica),   nell'ottica    del
perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e  di  rilievo
nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale,  ma  anche  per  le
fattispecie previste dall'art. 1,  comma  34,  della  medesima  legge
(progetti sulla tutela della salute materno-infantile,  della  salute
mentale, della salute degli anziani, nonche' per  quelli  finalizzati
alla prevenzione, e in particolare alla  prevenzione  delle  malattie
ereditarie)  e  per   gli   interventi   diretti   a   garantire   la
disponibilita' di  dati  economici,  gestionali  e  produttivi  delle
strutture sanitarie contemplati dall'art.  79,  comma  1-sexies,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  (Disposizioni  urgenti  per  lo
sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la   competitivita',   la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
    Poiche' le disposizioni contenute nell'art. 15-octies del  d.lgs.
n. 502 del 1992 devono essere considerate  principi  fondamentali  in
materia di tutela della salute, il ricorrente sostiene che l'art. 19,
comma 4, legge della Regione Molise n. 3 del 2010, viola l'art.  117,
terzo comma, Cost., nonche'  il  principio  di  leale  collaborazione
Stato-Regioni. 
    Inoltre,  nella  parte  in  cui  la  medesima   norma   regionale
disciplina  i  contratti  di  diritto  privato   previsti   dall'art.
15-octies  del  d.lgs.  n.  502  del  1992,  ampliando  la  sfera  di
applicazione dello stesso, essa sarebbe lesiva anche  dell'art.  117,
secondo comma, lettera l),  Cost.,  che  attribuisce  allo  Stato  la
competenza esclusiva in materia di ordinamento civile. 
    6. - L'art. 19, comma 5, della legge della Regione  Molise  n.  3
del 2010 prevede che, «ai fini del controllo della spesa farmaceutica
e di una corretta informazione sulle  prescrizioni  farmaceutiche  da
parte dei medici,  la  Giunta  regionale  promuove  e  disciplina  le
funzioni dell'informatore medicoscientifico aziendale». 
    Ad avviso del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  la  norma
individua  una   nuova   figura   professionale   nell'ambito   delle
professioni sanitarie, ponendosi in contrasto con l'art. 6, comma  3,
del d.lgs. n. 502 del 1992  (secondo  il  quale  «Il  Ministro  della
sanita' individua con proprio  decreto  le  figure  professionali  da
formare  ed  i  relativi  profili»),  legge  che  pone   i   principi
fondamentali in materia (art. 19, comma 1, d.lgs. n. 502  del  1992),
violando sotto un duplice profilo il disposto  dell'art.  117,  terzo
comma,  Cost.,  che  prevede  la   competenza   legislativa   statale
concorrente in materia di professioni e di tutela della salute. 
    7. - L'art. 19, comma 7, della legge della Regione  Molise  n.  3
del 2010 dispone che «In attuazione di quanto stabilito dall'art.  4,
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,  relativamente
alle modalita' organizzative dell'attivita' del commissario ad acta e
del subcommissario, nominati dal Consiglio dei ministri per il  Piano
di  rientro,  e'  applicabile  l'art.  8  della  legge  regionale  12
settembre 1991, n. 15, come modificata dalla legge regionale 6 aprile
2009, n. 15. E' autorizzata l'imputazione della spesa per il compenso
spettante al subcommissario ad acta alla UPB n. 198, capitolo  2100».
A sua volta, l'art. 8 della legge della Regione Molise  12  settembre
1991, n. 15 (Norme integrative e complementari alla  legge  regionale
«Stato giuridico e trattamento economico del  personale  regionale  e
degli Enti pubblici della Regione  Molise  -  Triennio  1988-1990»  e
provvedimenti  urgenti  per  l'organizzazione  amministrativa   della
Regione), concernente la  disciplina  delle  segreterie  particolari,
prevede, tra l'altro, la possibilita' di assumere nuovo personale per
l'organizzazione amministrativa. 
    Ad avviso del ricorrente, l'art. 19, comma 7, della  legge  della
Regione Molise n. 3 del 2010 si porrebbe pertanto  in  contrasto  con
l'art. 4,  comma  2,  del  decreto-legge  1º  ottobre  2007,  n.  159
(Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e  l'equita'  sociale),  convertito  in  legge,  con   modificazioni,
dall'art. 1, legge 29 novembre 2007,  n.  222,  nella  parte  in  cui
dispone che le Regioni  provvedono  agli  adempimenti  relativi  alla
gestione  commissariale  con  le   risorse   umane,   finanziarie   e
strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente,  con  conseguente
lesione dei principi fondamentali in materia di  coordinamento  della
finanza pubblica che  l'art.117,  terzo  comma,  Cost.  riserva  alla
competenza statale. 
    8. - Con atto ritualmente notificato e  depositato  l'11  gennaio
2011, il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ha  rinunciato  al
ricorso limitatamente all'impugnazione dell'art. 18, comma  7,  della
legge reg. Molise n. 3 del 2010. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Il Presidente del Consiglio dei  ministri  ha  promosso,  in
riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo  e  terzo  comma,  Cost.,
questioni di legittimita' costituzionale di alcune norme della  legge
della Regione  Molise  22  gennaio  2010,  n.  3  (Legge  finanziaria
regionale 2010). 
    1.1. - In particolare, il  ricorrente  ha  impugnato  l'art.  18,
comma  4,  della  predetta  legge  regionale,  affermando  che  esso,
disponendo che «La Giunta regionale adotta con proprio atto una nuova
disciplina riguardante le  spese  per  i  buoni  pasto  spettanti  al
personale  dipendente  dell'Amministrazione   regionale,   prevedendo
annualmente l'utilizzo di non  piu'  di  120  buoni  pasto  per  ogni
dipendente. Al personale con mansioni di  autista  e'  assegnata  una
quota aggiuntiva calcolata su base storica in relazione  al  servizio
svolto» e, quindi, disciplinando un aspetto del trattamento economico
dei dipendenti  regionali,  violerebbe  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello  Stato
la materia dell'ordinamento civile  e,  dunque,  sia  i  rapporti  di
diritto privato regolati dal codice civile (tra i  quali  rientra  il
rapporto di impiego privatizzato), sia i contratti collettivi. 
    1.2. - Per il medesimo motivo il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri censura l'art. 18, comma 7, della legge della Regione Molise
n. 3 del 2010, il quale, stabilendo che «con effetto dal  1°  gennaio
2010 e fino al 30 giugno 2010 sono ripristinate le misure percentuali
delle indennita' dell'istituto di cui all'articolo 29-bis della legge
regionale 8 aprile 1997, n. 7, cosi' come rideterminate dall'articolo
1 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 33», disciplina un aspetto
del trattamento economico di una determinata categoria di  dipendenti
regionali. 
    1.3. - Il ricorrente impugna, poi, l'art. 19, commi  1,  2  e  3,
della legge della Regione Molise n. 3 del 2010, i  quali  dispongono,
rispettivamente, che: i contratti del personale di tutto il  servizio
sanitario regionale, utilizzato ai sensi dell'art. 36, comma  2,  del
d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), o assunto  a
tempo determinato oppure con rapporto di collaborazione coordinata  e
continuativa,  possono  essere  prorogati,  in  caso  di  riscontrata
carenza di organico, per la  durata  massima  del  Piano  di  rientro
sanitario, nel rispetto dei relativi limiti annuali di  spesa  (comma
1); l'Azienda sanitaria regionale per il Molise puo'  prorogare,  per
il periodo corrispondente al Piano di rientro e per un termine di sei
mesi rinnovabile una sola volta, gli incarichi di direttore di unita'
operativa complessa gia' conferiti a seguito  di  apposita  selezione
(comma 2); l'Azienda sanitaria regionale  del  Molise  predispone  un
piano di riorganizzazione del personale  coerente  con  il  piano  di
riassetto della rete ospedaliera e con il Piano di rientro, anche  ai
fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge della  Regione  Molise
13 gennaio 2009, n. 1 (Legge finanziaria regionale 2009)  (comma  3).
Ad avviso della difesa dello  Stato,  tali  disposizioni  lederebbero
l'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  trattandosi  di  interventi  che
precostituiscono  vincoli  alla   futura   adozione   dei   programmi
operativi, incidendo sugli stessi  e  potenzialmente  pregiudicandone
fin d'ora la coerenza con gli obiettivi programmati, con  conseguente
compromissione della piena attuazione dell'art. 2,  comma  88,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010),
costituente principio fondamentale in materia di coordinamento  della
finanza pubblica. Esse, inoltre, violerebbero gli artt. 3 e 97 Cost.,
in  riferimento  ai  principi  di  imparzialita'  e  buon   andamento
dell'amministrazione,  e  il  principio   di   leale   collaborazione
Stato-Regioni,  poiche',  quanto  ai  contratti   di   collaborazione
coordinata e continuativa,  questi,  per  loro  natura,  non  possono
ritenersi  prorogabili,  se  non  limitatamente  al   compimento   di
un'attivita' avviata e, quanto  al  rinvio  diretto  all'applicazione
dell'art. 3 della legge della Regione Molise n. 1 del 2009,  esso  si
risolve nell'attuazione di procedure di stabilizzazione del personale
precario difformi da quelle previste dal legislatore statale all'art.
17, commi da 10 a  13,  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78
(Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini). 
    1.4. - Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ha  impugnato
anche l'art. 19, comma 4, della legge della Regione Molise n.  3  del
2010, il quale stabilisce che la stipula dei contratti di  lavoro  di
diritto privato a tempo determinato previsti dall'art. 15-octies  del
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.  421),
e' consentita anche per le fattispecie previste  dall'art.  1,  comma
34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica) e per quelli finanziati  ai  sensi  dell'art.
79,  comma  1-sexies,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria). Tale norma regionale lederebbe l'art.  117,
terzo  comma,  Cost.,  e  il  principio   di   leale   collaborazione
Stato-Regioni, contrastando con l'art. 15-octies del  d.lgs.  n.  502
del 1992 (che  deve  essere  considerato  principio  fondamentale  in
materia di tutela della salute), il quale  consente  la  stipula  dei
predetti contratti solamente per i progetti di cui all'art. 1,  comma
34-bis, della legge n. 662 del 1996. Essa  contrasterebbe,  poi,  con
l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.,  che  attribuisce  allo
Stato la competenza  esclusiva  in  materia  di  ordinamento  civile,
perche' amplia la  sfera  di  applicazione  dell'art.  15-octies  del
d.lgs. n. 502 del 1992, il  quale  disciplina  contratti  di  diritto
privato. 
    1.5. - Il ricorrente censura, inoltre, l'art. 19, comma 5,  della
legge della Regione Molise n. 3 del 2010,  perche'  esso,  stabilendo
che, «ai fini  del  controllo  della  spesa  farmaceutica  e  di  una
corretta informazione sulle prescrizioni farmaceutiche da  parte  dei
medici,  la  Giunta  regionale  promuove  e  disciplina  le  funzioni
dell'informatore medicoscientifico aziendale», violerebbe l'art. 117,
terzo comma, Cost., che prevede  la  competenza  legislativa  statale
concorrente in materia di  professioni  e  di  tutela  della  salute,
poiche' individua una nuova figura  professionale  nell'ambito  delle
professioni sanitarie, ponendosi in contrasto con l'art. 6, comma  3,
del d.lgs. n. 502 del 1992  (secondo  il  quale  «Il  Ministro  della
sanita' individua con proprio  decreto  le  figure  professionali  da
formare  ed  i  relativi  profili»),  norma  che  detta  i   principi
fondamentali in materia. 
    1.6. - Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri  denuncia
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19, comma  7,  della  legge
della Regione Molise n. 3  del  2010,  il  quale  cosi'  recita:  «In
attuazione  di  quanto  stabilito   dall'art.   4,   comma   2,   del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, relativamente  alle  modalita'
organizzative  dell'attivita'  del  commissario   ad   acta   e   del
subcommissario, nominati dal Consiglio dei ministri per il  Piano  di
rientro, e' applicabile l'art. 8 della legge regionale  12  settembre
1991, n. 15, come modificata dalla legge regionale 6 aprile 2009,  n.
15.  E'  autorizzata  l'imputazione  della  spesa  per  il   compenso
spettante al subcommissario ad acta alla UPB n. 198, capitolo  2100».
L'Avvocatura generale dello Stato afferma che  tale  norma  lederebbe
l'art. 117, terzo comma, Cost., poiche' l'art. 8  della  legge  della
Regione  Molise  12  settembre  1991,  n.  15  (Norme  integrative  e
complementari alla legge regionale  «Stato  giuridico  e  trattamento
economico del personale regionale e degli Enti pubblici della Regione
Molise  -   Triennio   1988-1990»   e   provvedimenti   urgenti   per
l'organizzazione  amministrativa  della  Regione),   concernente   la
disciplina delle segreterie particolari,  prevede,  tra  l'altro,  la
possibilita'  di  assumere  nuovo  personale   per   l'organizzazione
amministrativa e pertanto la norma impugnata si pone in contrasto con
l'art. 4,  comma  2,  del  decreto-legge  1º  ottobre  2007,  n.  159
(Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e  l'equita'  sociale),  convertito  in  legge,  con   modificazioni,
dall'art. 1, legge 29 novembre 2007,  n.  222,  nella  parte  in  cui
questo dispone che le Regioni provvedono  agli  adempimenti  relativi
alla gestione commissariale  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente,  con  conseguente
lesione dei principi fondamentali in materia di  coordinamento  della
finanza pubblica. 
    2. - Preliminarmente - ricordato che la Regione Molise non si  e'
costituita nel presente giudizio di costituzionalita' -  deve  essere
dichiarata l'estinzione del  processo  limitatamente  alla  questione
relativa all'art. 18, comma 7, della legge della Regione Molise n.  3
del 2010, avendo il Presidente del Consiglio dei ministri  rinunciato
alla sua impugnazione (art. 23 delle norme integrative per i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale). 
    3. - La questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  18,
comma 4, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010, sollevata in
riferimento all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  l),  Cost.,  e'
fondata. 
    Tale norma prevede che  la  Giunta  regionale  adotti  una  nuova
disciplina  in  materia  di  buoni  pasto,  spettanti  ai  dipendenti
regionali, e stabilisce anche  il  numero  massimo  annuale  di  essi
concedibili a ogni lavoratore. 
    I buoni pasto costituiscono, come noto,  una  sorta  di  rimborso
forfettario delle spese che il lavoratore,  tenuto  a  prolungare  la
propria permanenza in servizio oltre una certa ora,  deve  affrontare
per consumare il pranzo. Si tratta, quindi,  di  una  componente  del
trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici,  che  rientra
nella regolamentazione del contratto di diritto privato che lega tali
dipendenti "privatizzati" all'ente di appartenenza. Questa  Corte  ha
gia'  affermato  che   detta   disciplina   rientra   nella   materia
dell'ordinamento civile (sentenze n. 324 del 2010 e n. 151 del  2010)
e  che  a  questa  materia  e'  riconducibile  anche  il  trattamento
economico (sentenza n. 332 del 2010) dei dipendenti pubblici, il  cui
rapporto di  impiego  sia  stato  privatizzato  e,  conseguentemente,
disciplinato dalla contrattazione collettiva  (sentenza  n.  189  del
2007). 
    Pertanto, la norma regionale in esame, disciplinando  un  aspetto
del trattamento  economico  dei  dipendenti  della  Regione,  il  cui
rapporto di impiego  e'  stato  privatizzato,  invade  la  competenza
esclusiva  statale  in  materia  di   ordinamento   civile   e   deve
conseguentemente essere dichiarata illegittima. 
    4. - Anche la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
19, commi 1 e 2, della legge della Regione  Molise  n.  3  del  2010,
sollevata  in  riferimento  all'art.  117,  terzo  comma,  Cost.,  e'
fondata. 
    Il Molise e' una  Regione  per  l'attuazione  del  cui  Piano  di
rientro della spesa sanitaria e' stato  nominato  un  commissario  ad
acta. Orbene, questa Corte ha ripetutamente qualificato come principi
di  coordinamento  della  finanza  pubblica  le  norme  statali   che
perseguivano in vario modo la finalita' di contenimento  della  spesa
sanitaria (sentenze n. 100 e n. 40 del 2010, n. 94 del  2009).  Anche
l'art. 2, comma 88, legge n. 191 del 2009, il  quale  mantiene  fermo
l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione
del Piano  di  rientro,  costituisce  un  principio  fondamentale  in
materia di coordinamento della finanza pubblica. Con  tale  principio
confliggono i commi 1 e 2 dell'art. 19 impugnato. 
    In particolare, il comma 1 dispone una proroga talmente ampia dei
contratti di  lavoro  in  essere  con  il  personale  precario  (essa
concerne, infatti, i contratti del personale  di  tutto  il  servizio
sanitario regionale utilizzato con modalita' di lavoro  flessibili  o
assunto  a  tempo  determinato  o  con  rapporto  di   collaborazione
coordinata  e  continuativa)  da  comportare  il  serio  rischio   di
pregiudicare  l'obiettivo   dei   programmi   operativi   finalizzati
all'attuazione del Piano di rientro. 
    Identica considerazione vale per  il  comma  2,  che  prevede  la
possibilita' per la Azienda sanitaria molisana di  prorogare  per  il
periodo corrispondente al Piano di rientro gli incarichi di direttore
di unita' operativa complessa gia' conferiti. E' ovvio, infatti,  che
simili proroghe impediscono di realizzare immediatamente il risparmio
di spesa conseguente alla soppressione  delle  corrispondenti  unita'
complesse eventualmente disposta dal commissario ad acta. 
    Va quindi dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.
19, commi 1 e 2, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010. 
    Restano assorbite le censure svolte in riferimento agli artt. 3 e
97 Cost. 
    5. - Le questioni di legittimita'  costituzionale  dell'art.  19,
comma 3, della legge della Regione Molise n.  3  del  2010  non  sono
fondate. 
    Tale norma stabilisce che la Azienda sanitaria  molisana  propone
un piano di riorganizzazione del personale coerente con il  riassetto
della rete ospedaliera e con il  Piano  di  rientro  «anche  ai  fini
dell'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 13 gennaio  2009,
n. 1». Quest'ultimo articolo, al comma 8, prevede la  stabilizzazione
per  il  personale  assunto  con  contratti  a   tempo   determinato.
Contrariamente  a  quanto   temuto   dal   ricorrente,   una   simile
disposizione non comporta un rischio di compromissione dell'obiettivo
del rientro della spesa sanitaria regionale, perche' vale, anche  per
le procedure di stabilizzazione che la Regione potrebbe eventualmente
attivare, il limite costituito dalla necessaria coerenza con il piano
di riassetto della rete ospedaliera e con il Piano di rientro. Non e'
ravvisabile, dunque, contrasto con il principio fondamentale espresso
dall'art.  2,  comma  88,  della  legge  n.  191   del   2009,   ne',
conseguentemente, con l'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Neppure sussiste la lesione degli artt. 3 e 97  Cost.  denunciata
dal  ricorrente  con   riferimento   al   rinvio,   contenuto   nella
disposizione impugnata, diretto all'applicazione  dell'art.  3  della
legge regionale n. 1 del 2009, che,  ad  avviso  della  difesa  dello
Stato,   si   risolverebbe   nell'attuazione    di    procedure    di
stabilizzazione del personale precario difformi  da  quelle  previste
dal  legislatore  statale  all'art.  17,  commi  da  10  a  13,   del
decreto-legge n. 78 del 2009. Infatti,  l'art.  19,  comma  3,  della
legge della Regione Molise n. 3 del 2010 non costituisce la fonte del
potere    dell'amministrazione    molisana    di    procedere    alla
stabilizzazione  dei  precari,  fonte  che  invece   va   individuata
nell'art. 3 della precedente legge  regionale  n.  1  del  2009,  non
impugnata dallo Stato e, pertanto, ancora in vigore.  La  norma  oggi
censurata semplicemente prevede che, nel  piano  di  riorganizzazione
del personale, l'Azienda sanitaria molisana  tenga  conto  anche  del
personale  precario  da  stabilizzare  in  virtu'  della   precedente
normativa del 2009. 
    6. - La questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  19,
comma 4, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010, sollevata in
riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., e' fondata. 
    Tale norma dispone che la  Regione  puo'  stipulare  i  contratti
previsti dall'art. 15-octies del d.lgs. n. 502 del 1992 (si tratta di
contratti di diritto privato a tempo determinato) per l'attuazione di
progetti di ricerca sanitaria ovvero finalizzati  alla  realizzazione
di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ex artt.
34 e 34-bis della  legge  n.  662  del  1996  e  per  gli  interventi
finanziati ai sensi dell'art. 79, comma 1-sexies,  del  decreto-legge
n. 112 del 2008. 
    L'art.  15-octies  del  d.lgs.  n.  502  del  1992   prevede   la
possibilita' per le aziende sanitarie locali di stipulare i  predetti
contratti di lavoro a tempo determinato «Per l'attuazione di progetti
finalizzati, non  sostitutivi  dell'attivita'  ordinaria  [...],  nei
limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34-bis della  legge
23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine disponibili». 
    Tale norma statale esprime un principio fondamentale  in  materia
di tutela della salute, poiche' disciplina le condizioni generali  di
applicabilita'  -  nel  settore  sanitario  -  di  un  istituto   (le
assunzioni a termine) che ha  una  rilevanza  del  tutto  particolare
nell'ambito   dell'impiego   alle    dipendenze    delle    pubbliche
amministrazioni. 
    L'art. 19, comma 4, legge della Regione Molise n. 3 del 2010, nel
consentire la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato
anche in relazione ad iniziative diverse da quelle contemplate  dalla
summenzionata norma statale, si pone in contrasto con  la  disciplina
posta da quest'ultima e, pertanto, viola  l'art.  117,  terzo  comma,
Cost., che attribuisce allo Stato la competenza a dettare i  principi
fondamentali in materia di tutela della salute. 
    Resta assorbita la censura formulata in riferimento all'art. 117,
secondo comma, lettera l), Cost. 
    7. - La questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  19,
comma 5, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010, sollevata in
riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., e' fondata. 
    Questa Corte  ha  ripetutamente  affermato  che  l'individuazione
delle  figure  professionali,  con  i  relativi  profili   e   titoli
abilitanti,  e'  riservata,  per  il  suo  carattere  necessariamente
unitario, allo Stato. 
    La   norma   regionale   oggetto   della    presente    questione
sostanzialmente   istituisce   una    nuova    professione    (quella
dell'informatore medicoscientifico aziendale), rinviando  addirittura
ad una disciplina di rango secondario la definizione delle funzioni e
tutta la regolamentazione di tale nuova professione. 
    Deve dunque  essere  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 19, comma 5, della legge della  Regione  Molise  n.  3  del
2010. 
    8. - Anche la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
19, comma 7, della legge della Regione  Molise  n.  3  del  2010,  e'
fondata. 
    La  norma  impugnata,  infatti,   prevede   che,   in   relazione
all'attivita' del commissario ad acta e del subcommissario  (nominati
dal Consiglio dei ministri per il  Piano  di  rientro  dal  disavanzo
nella spesa sanitaria), e' applicabile l'art.  8  della  legge  della
Regione Molise n. 15 del 1991 che, con riferimento al personale delle
segreterie particolari degli organi, prevede anche la possibilita' di
assumere  con  contratto  di  diritto  privato  a  tempo  determinato
personale esterno all'Amministrazione regionale (comma 7). 
    Orbene, l'art. 4, comma 2, del  decreto-legge  n.  159  del  2007
stabilisce che le Regioni provvedono agli adempimenti  relativi  alla
gestione commissariale dei Piani di rientro «utilizzando  le  risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».
Tale disposizione ha natura di principio fondamentale in  materia  di
coordinamento della finanza  pubblica.  E'  evidente  quindi  che  la
facolta' di ricorrere  a  nuove  assunzioni  per  le  esigenze  della
gestione commissariale si pone in aperto  contrasto  con  il  vincolo
posto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 159  del  2007,  con
conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
    Va dunque dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.
19, comma 7, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010.