Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara che non spettava al Senato  della  Repubblica  affermare
che  le  dichiarazioni  rese  da  Giorgio   Stracquadanio,   senatore
all'epoca dei fatti, per le quali pende procedimento  penale  dinanzi
al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di  Firenze,  di
cui al ricorso in epigrafe, costituiscono  opinioni  espresse  da  un
membro del Parlamento nell'esercizio delle  sue  funzioni,  ai  sensi
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; 
    Annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilita'  adottata
dal Senato della Repubblica nella seduta del 12 febbraio  2009  (doc.
IV-ter, n. 12) 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                        Il redattore: Grossi 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria l'11 marzo 2011. 
 
                       Il cancelliere: Melatti