Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da Giorgio Stracquadanio, senatore all'epoca dei fatti, per le quali pende procedimento penale dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, di cui al ricorso in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; Annulla, per l'effetto, la delibera di insindacabilita' adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 12 febbraio 2009 (doc. IV-ter, n. 12) Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2011. Il Presidente: De Siervo Il redattore: Grossi Il cancelliere: Melatti Depositata in cancelleria l'11 marzo 2011. Il cancelliere: Melatti