P.Q.M. Si conclude chiedendo che la legge della Regione Puglia n. 1 del 4 gennaio 2011, recante «Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttivita' del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia», pubblicata sul B.U.R. n. 3 del 7 gennaio 2011, sia dichiarata costituzionalmente illegittima con specifico riguardo all'art. 9, comma 1, all'art. 10, comma 1 e art. 11, comma 1, all'art. 11, commi 2, 3, 4, e 5, all'art. 13 perche' pongono disposizioni in contrasto con l'art. 117, comma 2 e 3 della Costituzione. Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 2011. Roma, addi' 7 marzo 2011 L'avvocato dello Stato: Basilica