P.Q.M. 
 
    Si conclude chiedendo che la legge della Regione Puglia n. 1  del
4 gennaio  2011,  recante  «Norme  in  materia  di  ottimizzazione  e
valutazione della produttivita' del lavoro pubblico e di contenimento
dei  costi  degli  apparati  amministrativi  nella  Regione  Puglia»,
pubblicata sul B.U.R.  n.  3  del  7  gennaio  2011,  sia  dichiarata
costituzionalmente illegittima con  specifico  riguardo  all'art.  9,
comma 1, all'art. 10, comma 1 e art. 11, comma 1, all'art. 11,  commi
2, 3, 4, e 5, all'art. 13 perche' pongono disposizioni  in  contrasto
con l'art. 117, comma 2 e 3 della Costituzione. 
    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri in data 3 marzo 2011. 
        Roma, addi' 7 marzo 2011 
 
                  L'avvocato dello Stato: Basilica