P.Q.M. 
 
    1) Visto, l'art. 23, legge 11 marzo  1953,  n.  87,  ritenuta  la
rilevanza e la  non  manifesta  infondatezza,  solleva  questione  di
legittimita' costituzionale con riferimento agli articoli  2,  3,  4,
35, 41 comma 1 e 53 Cost. delle seguenti norme: 
        a) art. 1, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,
n.  446   (Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle
detrazioni  dell'IRPEF  e  istituzione  di  una  addizionale  a  tale
imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), nella
parte in cui dispone che l'Irap «non  e'  deducibile  ai  fini  delle
imposte sui redditi»; 
        b) art. 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185  (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio
2009, n. 2, nella parte in limita la deducibilita' dell'Irap al  10%,
disponendo: «E' ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma
1, del testo unico delle  imposte  sui  redditi.,  approvato  con  il
D.P.R. 22 dicembre  1986,  n.  917  e  successive  modificazioni,  un
importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale  sulle  attivita'
produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del
decreto legislativo ((15 dicembre  1997,  n.  446,))  forfetariamente
riferita all'imposta dovuta sulla quota  imponibile  degli  interessi
passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi
assimilati  ovvero  delle  spese  per  il  personale   dipendente   e
assimilato   al   netto   delle   deduzioni   spettanti   ai    sensi
((dell'articolo 11, commi)) 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1  del
medesimo decreto ((legislativo n. 446 del 1997.))»; 
        c) art. 99 del TU approvato con d.P.R. 22 dicembre  1986,  n.
917, modificato dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344  e  ulteriormente
modificato dall'art. 6 d.l. 29 novembre 2008, n. 85, conv.  in  legge
28 gennaio 2009, n. 2, nella parte in cui dispone: 
        «Le imposte sui redditi e quelle per le quali e' prevista  la
rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione.  Le  altre
imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento. A
decorrere dal periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre  2008,  e'
ammesso in deduzione un importo pari al  10  per  cento  dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive  determinata....  [seguono  le
modalita' applicative  disposte  dai  successivi  comma  dell'art.  6
d.lgs. n. 185/2008]». 
    2) Ordina: 
        la sospensione del giudizio in corso; 
        l'immediata    trasmissione    degli    atti    alla    Corte
costituzionale; 
        la  notifica  della  presente   ordinanza,   a   cura   della
segreteria: alle parti in causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Parma il 22 gennaio 2010. 
 
                       Il Presidente: Piscopo