P.Q.M. 1) Visto, l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimita' costituzionale con riferimento agli articoli 2, 3, 4, 35, 41 comma 1 e 53 Cost. delle seguenti norme: a) art. 1, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), nella parte in cui dispone che l'Irap «non e' deducibile ai fini delle imposte sui redditi»; b) art. 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella parte in limita la deducibilita' dell'Irap al 10%, disponendo: «E' ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi., approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo ((15 dicembre 1997, n. 446,)) forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi ((dell'articolo 11, commi)) 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto ((legislativo n. 446 del 1997.))»; c) art. 99 del TU approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, modificato dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e ulteriormente modificato dall'art. 6 d.l. 29 novembre 2008, n. 85, conv. in legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella parte in cui dispone: «Le imposte sui redditi e quelle per le quali e' prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, e' ammesso in deduzione un importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive determinata.... [seguono le modalita' applicative disposte dai successivi comma dell'art. 6 d.lgs. n. 185/2008]». 2) Ordina: la sospensione del giudizio in corso; l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; la notifica della presente ordinanza, a cura della segreteria: alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Parma il 22 gennaio 2010. Il Presidente: Piscopo