Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.
2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni),  introdotto
dalla legge di  conversione  26  marzo  2010,  n.  42,  promosse,  in
riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma,  118  e  119  della
Costituzione, dalla  Regione  Veneto,  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale  dello  stesso  art.   1,   comma   1-quinquies,   del
decreto-legge n. 2 del 2010, promossa,  in  riferimento  all'art.  97
Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                         Il redattore: Gallo 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 13 aprile 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti