Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 138 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Nocera Inferiore con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Nocera Inferiore con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011. Il Presidente: De Siervo Il redattore: Cassese Il cancelliere: Melatti Depositata in cancelleria il 13 aprile 2011. Il direttore della cancelleria: Melatti