Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 138  del  codice  di  procedura
civile  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.   3   e   24   della
Costituzione, dal  Tribunale  di  Nocera  Inferiore  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe; 
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 139, secondo comma, cod.  proc.
civ. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale
di Nocera Inferiore con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                        Il redattore: Cassese 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 13 aprile 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti