Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, sesto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112 (Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, - sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 51, primo e terzo comma, della Costituzione, nonche' in riferimento all'art. 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, «valorizzabile ex art. 117 Cost.», ed all'art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - dal Consiglio nazionale forense, in sede giurisdizionale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2011. Il Presidente: De Servio Il redattore: Grossi Il cancelliere: Melatti Depositata in cancelleria il 15 aprile 2011. Il direttore della cancelleria: Melatti