Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art.  22,  sesto  comma,  del  regio
decreto-legge  27  novembre  1933,   n.   1578   (Ordinamento   delle
professioni   di   avvocato   e   procuratore),    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.  36,  come  modificato
dall'art. 1-bis del decreto-legge 21 maggio 2003, n.  112  (Modifiche
urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla  professione
forense), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio  2003,
n. 180, - sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3  e  51,  primo  e
terzo comma, della Costituzione, nonche' in riferimento  all'art.  52
della   Carta   dei   diritti   fondamentali   dell'Unione   europea,
«valorizzabile ex art. 117 Cost.», ed all'art. 11  della  Convenzione
europea dei diritti dell'uomo - dal Consiglio nazionale  forense,  in
sede giurisdizionale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2011. 
 
                      Il Presidente: De Servio 
 
 
                        Il redattore: Grossi 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 15 aprile 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti