Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11  marzo
1953, n. 87, il conflitto di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato
proposto dal  Giudice  per  le  indagini  preliminari  del  Tribunale
ordinario di Milano, nei confronti del Senato della  Repubblica,  con
l'atto introduttivo in epigrafe; 
    dispone: 
        a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al ricorrente  G.i.p.  presso  il  Tribunale
ordinario di Milano; 
        b) che, a cura  del  ricorrente,  l'atto  introduttivo  e  la
presente ordinanza siano notificati al Senato  della  Repubblica,  in
persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla
comunicazione  di  cui  al  punto  a),  per  essere   successivamente
depositati nella cancelleria di questa  Corte  entro  il  tremine  di
trenta giorni  dall'ultima  notificazione,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi  davanti
alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2011. 
 
                      Il Presidente: De Siervo 
 
 
                      Il redattore: Finocchiaro 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 15 aprile 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti