Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 4, sesto e decimo comma,  della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei  confronti
delle  persone  pericolose  per  la  sicurezza  e  per  la   pubblica
moralita') e degli artt. 2-ter, primo e terzo comma, e 3-ter, secondo
comma, della legge 31 maggio 1965, n.  575  (Disposizioni  contro  le
organizzazioni  criminali  di   tipo   mafioso,   anche   straniere),
sollevata,  in  riferimento  all'art.   117,   primo   comma,   della
Costituzione, dalla Corte  di  appello  di  Firenze  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2011. 
 
                      Il Presidente: Maddalena 
 
 
                         Il redattore: Frigo 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 28 aprile 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti