Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, sesto e decimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita') e degli artt. 2-ter, primo e terzo comma, e 3-ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di appello di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2011. Il Presidente: Maddalena Il redattore: Frigo Il cancelliere: Melatti Depositata in cancelleria il 28 aprile 2011. Il direttore della cancelleria: Melatti