IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  652  del  2010,  proposto  da   Vallesi   S.p.a.,
rappresentata e difesa dagli  avvocati  Giuseppe  Morbidelli,  Andrea
Zaglio,  Davide  Ambrosi,  con  domicilio  eletto   presso   Giovanni
Gabrielli avvocato in Trieste, via Milano 17; 
    Contro Unione dei comuni di Aiello-San Vito,  non  costituita  in
giudizio; 
    Per  l'annullamento  del  provvedimento  emesso  dall'Unione  dei
comuni di Aiello-San Vito del 14 ottobre 2010 prot. n. 2634,  con  il
quale  l'amministrazione  resistente  intima  a  Marangi  Immobiliare
S.r.l., dante causa della ricorrente, di  comunicare  l'elenco  delle
giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011  il
dott.  Oria  Settesoldi  e  uditi  per  le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
    1. - Con il ricorso n. 652/2010  l'atto  emesso  dall'Unione  dei
comuni Aiello-San Vito  con  i  quali  viene  imposto  alla  societa'
Marangi Immobiliare S.r.l., proprietaria del complesso  edilizio  ove
e' insediato il Centro commerciale «Palmanova Outlet Village»  (dante
causa della ricorrente, la quale  e'  subentrata  -  limitatamente  -
nell'autorizzazione  commerciale  generale   rilasciata   a   Marangi
Immobiliare S.r.l. dal  comune  di  Aiello,  in  forza  di  contratto
d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto
vendita  di  superficie  inferiore  a  400  mq.)  di  presentare   la
comunicazione delle  giornate  festive  e  domenicali  prescelte  per
l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29-bis della legge regionale n.
29/2005, come modificati dall'art. 2, comma 47, della legge regionale
n. 12/2010. 
    1.1. - Si evidenzia anzitutto che, con  diverse  sentenze  emesse
nel corso dell'anno 2009, e' stata annullata una  precedente  analoga
richiesta  di  comunicazione  delle  giornate  festive  e  domenicali
prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, formulata alla  stregua
della previgente formulazione dell'art. 29 della legge  regionale  n.
29/2005. Con tali sentenze, il TAR aveva ritenuto che  la  deroga  al
regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva -  ex  art.  29,
comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di  commercio
al  dettaglio  in  sede  fissa  (con  esclusione  delle  domeniche  e
festivita' del mese di dicembre, e 25 ulteriori  domeniche  e  giorni
festivi  da  scegliere  a  discrezione   dell'esercente)   introdotta
dall'art. 30, comma 2, lett. b), della legge  regionale  n.  29/2005,
come modificato dall'art. 5 della legge regionale n. 13/2008, per gli
«esercizi di commercio  al  dettaglio  in  sede  fissa  isolati,  con
superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in
qualunque zona del territorio comunale» - si dovesse applicare  anche
agli esercizi con superficie inferiore a 400  mq.,  che  risultassero
autonomi  rispetto  agli  altri  esercizi  ed  allo   stesso   Centro
commerciale (di proprieta', e gestito, da altro soggetto,  munito  di
autonoma e differenziata autorizzazione  commerciale);  interpretando
l'espressione  «esercizio  isolato»   come   idoneo   a   qualificare
qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione  propria  e
indipendente da altri esercizi. 
    Dopo  il  passaggio  in  giudicato  di  tali   sentenze,   veniva
predisposta  una  modifica  della  legge  regionale  citata,  con  il
dichiarato  scopo  di  imporre  comunque   la   chiusura   domenicale
dell'outlet  di  cui  si  controverte;  e  cio'   avveniva   con   la
introduzione dell'art. 29-bis e la modifica dell'art.  30,  comma  2,
della legge regionale n. 29/2005. 
    In particolare, con l'art. 29-bis, veniva espressamente  prevista
l'applicazione delle disposizioni di cui  all'art.  29  (giornate  di
chiusura degli esercizi) anche ad «ogni singolo esercizio di  vendita
al dettaglio, di vicinato, di media o di grande  struttura  insediato
in un Centro commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a
prescindere dalla modalita' organizzativa ovvero dalla strutturazione
aziendale del centro o del  complesso  medesimi,  incluso  l'outlet».
Inoltre,  all'art.  30,  il  termine  «isolati»  -  contenuto   nella
precedente  versione  dell'art.  30,  comma  2,  lett.  b)  -  veniva
sostituito con il termine «singoli», con l'ulteriore precisazione che
dovevano intendersi per  tali  quelli  non  insediati  in  un  Centro
commerciale al dettaglio o  in  un  complesso  commerciale  ai  sensi
dell'art. 29-bis, e, quindi, anche in un outlet. 
    In sostanza, si e' venuta a creare  una  normativa  che  consente
l'apertura «libera» degli esercizi  commerciali  al  dettaglio  nelle
zone A degli strumenti urbanistici generali  e  nei  contri  storici,
negli esercizi con superficie di vendita  non  superiore  a  mq.  400
(purche' non insediati  in  centri  commerciali)  e  nelle  localita'
turistiche. 
    2. - Il ricorso denuncia quindi  l'illegittimita'  costituzionale
dei citati artt.  29-bis  e  30,  comma  2,  lett.  b),  della  legge
regionale n. 29/2005, introduttivi  delle  sopradescritte  esclusioni
dalla possibilita' di apertura «libera»,  in  rapporto  a  molteplici
profili. 
    2.1. - Il Collegio  ritiene  le  eccezioni  di  costituzionalita'
rilevanti e non manifestamente infondate. 
    2.1.1. - Quanto al primo aspetto,  si  osserva  che  sussiste  la
rilevanza delle questioni di costituzionalita' delle norme de  quibus
nella presente  controversia,  posto  che  solo  la  loro  dichiarata
illegittimita' costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei
ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati. 
    2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio  che  si  presenta
non   manifestamente   infondata   l'eccezione   di    illegittimita'
costituzionale  di  un  trattamento   differenziato   tra   operatori
commerciali di  pari  dimensioni,  col  solo  riferimento  alla  loro
ubicazione - all'interno o  meno  di  un  Centro  commerciale  -  per
l'immotivata ed irrazionale disparita' di trattamento fra fattispecie
analoghe che ne consegue (artt. 2, 3 e 41 Cost.). 
    Secondo la  prospettazione  della  ricorrente,  che  il  Collegio
condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato  una  misura
restrittiva,  in  contrasto  con  l'art.  117,  primo  comma,   della
Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata  su  distinzioni
fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non  trovano  nessun
fondamento nel principio  concorrenziale  e  comportano  un  ostacolo
anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi  UE,
ove distribuiti in esercizi di limitate  dimensioni,  ma  ubicati  in
centri commerciali. 
    Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo  concesso
agli  esercizi  che,  come  quello  gestito  da   parte   ricorrente,
effettuano vendite secondo la formula «outlet» di poter optare per lo
svolgimento dell'attivita' al di  fuori  di  centri  commerciali,  ai
sensi  dell'art.  19  legge  regionale  cit.  -  viene  agli   stessi
normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe  al  divieto
di apertura domenicale e festiva previste dall'art.  30  della  legge
medesima.  In  questo  modo,  la   Regione   avrebbe   legiferato   -
apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali -
nella materia della concorrenza, che e' riservata allo Stato ai sensi
dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto
tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche  dell'eccezione  di
incostituzionalita' del citato art. 19. 
    Si  puo'  ancora  evidenziare  la  non   manifesta   infondatezza
dell'eccezione di incostituzionalita' delle norme contenute nell'art.
29-bis,  secondo  comma,  della   legge   regionale   de   qua,   per
l'irrazionale, e  disparitario  limite  alla  liberta'  di  esercizio
dell'attivita' commerciale derivante da  tale  previsione  normativa,
laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perche'
ubicati all'interno di  un  Centro  commerciale,  di  individuare  le
giornate di apertura domenicale  e  festiva  in  maniera  uniforme  e
unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del  d.lgs.  n.
114/1998,  rispetto  all'art.  117,  comma   2,   lett.   e),   della
Costituzione. 
    Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del  profilo  di
incostituzionalita' derivante dalla violazione dei principi  in  tema
di  rapporto  fra  funzione  giurisdizionale  e  potere  legislativo,
perche' il legislatore regionale pare aver  introdotto  le  norme  de
quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam  -  cioe'  per
disciplinare in termini negativi le aperture degli  esercizi  ubicati
nel solo outlet di  Aiello  -  utilizzando  la  funzione  legislativa
all'unico (dichiarato) scopo di  perseguire  i  programmi  elettorali
delle forze politiche di maggioranza e superare quello che  e'  stato
definito il «vulnus» creato negli stessi ad opera delle  sentenze  di
questo TAR del 2009. La nuova  disciplina  legislativa  regionale  ha
infatti   ad   esclusivo   oggetto   il   Centro    commerciale    di
Aiello-Palmanova, e si propone di superare ed  eludere  il  giudicato
che riguarda questa specifica struttura; con cio' evidenziando la sua
natura di «legge provvedimento», non tesa a  «prevedere»,  stabilendo
regole generali ed  astratte  da  applicare  a  futuri  e  successivi
episodi di  vita,  ma  destinata  a  «provvedere»,  disciplinando  in
maniera diretta e concreta le giornate  di  chiusura  degli  esercizi
commerciali posti nel Centro commerciale di cui trattasi. 
    3. - Il Collegio - che con separate ordinanze  parimenti  assunte
nella camera di consiglio del 26  gennaio  2011,  ha  temporaneamente
sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino  alla  prima  camera  di
consiglio  successiva  alla  restituzione  degli  atti  relativi   al
presente giudizio da parte della Corte costituzionale  -  ritiene  in
definitiva non manifestamente infondata 1'eccezione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 29-bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma  2,
lett. b), e dell'art. 19 della  legge  della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3,  41
e 117, comma 2,  lett.  e),  della  Costituzione;  dell'art.  28  del
Trattato  UE,  nonche'  per  violazione  dei  principi  generali  che
regolano  il  rapporto  tra   funzione   giurisdizionale   e   potere
legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo. 
    Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.  87,
il T.A.R  del  Friuli-Venezia  Giulia,  dispone  la  sospensione  del
presente giudizio e la remissione  della  questione  all'esame  della
Corte costituzionale.