P. Q. M. A norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art 29-bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonche' per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo; Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonche' al Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Cosi' deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011. Il presidente: Corasaniti L'estensore: Settesoldi