P. Q. M. 
 
    A norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953,  n.  87,  solleva
questione di legittimita' costituzionale dell'art 29-bis, commi  1  e
2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge  della
Regione  Friuli-Venezia  Giulia  n.  29  del  5  dicembre  2005   per
violazione degli artt. 2, 3, 41  e  117,  comma  2,  lett.  e)  della
Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE,  nonche'  per  violazione
dei  principi  generali  che  regolano  il  rapporto   tra   funzione
giurisdizionale e  potere  legislativo  e  determinano  i  limiti  di
quest'ultimo; 
    Sospende il giudizio  in  corso  e  dispone  che,  a  cura  della
Segreteria,  gli  atti  dello  stesso  siano  trasmessi  alla   Corte
costituzionale per la risoluzione della prospettata questione  e  che
la  presente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti,   nonche'   al
Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. 
      Cosi' deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26
gennaio 2011. 
 
                      Il presidente: Corasaniti 
 
 
                                              L'estensore: Settesoldi