P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli 134 Cost. e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenuta  non  manifestamente  infondata  e  rilevante,  per   la
decisione  del  presente  giudizio,  la  questione  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2 comma 61, della legge n. 10 del  2011,  di
conversione del Decreto Milleproroghe (D.L. 29 dicembre 2010 n.  225,
pubblicato sul supplemento ordinario n. 53 della «Gazzetta Ufficiale»
n. 47 del 26 febbraio 2011), per  violazione,  non  solo  dei  limiti
interni all'ammissibilita' di  una  legge  interpretativa,  ma  anche
degli artt. 3, 24, 101, 102, 104 e 111, 117  della  Costituzione  nei
termini e per le ragioni di cui in motivazione; 
    Dispone la sospensione del procedimento in corso; 
    Ordina la notificazione della presente  ordinanza  al  Presidente
del Consiglio  dei  ministri  e  la  comunicazione  della  stessa  ai
Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato; 
    Ordina la trasmissione dell'ordinanza alla  Corte  costituzionale
insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle  notificazioni
e delle comunicazioni prescritte. 
 
                      Il Giudice unico: Natali