Per questi motivi 
 
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 6-bis, del d.P.R.  30
maggio 2002, n. 115 (Testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia.  -  Testo  A),  cosi'
come modificati dall'art 2, comma 212, lettera  b),  della  legge  21
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
dello Stato - legge finanziaria 2010), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace  di  Rimini  con
l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2011. 
 
                       Il Presidente: Maddalena 
 
 
                       Il redattore: Mazzella 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositato in cancelleria il 24 giugno 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti