P. Q. M. Letti e applicati gli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 275, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui, estende al delitto di omicidio la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere, per sospetta violazione degli articoli 3, 13 e 27, comma 2, della Costituzione. Ordina che della presente ordinanza sia data, a cura della cancelleria, notificazione al procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, al ricorrente, al difensore e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Sospende il giudizio. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del prov- vedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, DISP. ATT. c.p.p. Cosi' deciso in Roma, addi' 22 marzo 2011. Il Presidente: Giordano Il Consigliere estensore: Vecchio