P. Q. M. 
 
    Letti e applicati gli articoli 1  della  legge  costituzionale  9
febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'articolo 275, comma  3,  cod.  proc.
pen.,  nella  parte  in  cui,  estende  al  delitto  di  omicidio  la
presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare  in
carcere, per sospetta violazione degli articoli 3, 13 e 27, comma  2,
della Costituzione. 
    Ordina che della  presente  ordinanza  sia  data,  a  cura  della
cancelleria, notificazione al procuratore generale  della  Repubblica
presso questa Corte, al ricorrente, al difensore e al Presidente  del
Consiglio dei Ministri, nonche' comunicazione ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Sospende il giudizio. 
    Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia  del  prov-
vedimento  al  direttore   dell'istituto   penitenziario   ai   sensi
dell'articolo 94, comma 1-ter, DISP. ATT. c.p.p. 
    Cosi' deciso in Roma, addi' 22 marzo 2011. 
 
                      Il Presidente: Giordano  
 
 
                                    Il Consigliere estensore: Vecchio