P. Q. M. 
 
    Il Tribunale amministrativo  regionale  della  Campania  (Sezione
prima)  dichiara  rilevanti  per  la  decisione  dell'impugnativa   e
dell'incidente cautelare proposti con il ricorso n.  215/2011  e  non
manifestamente infondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 135, comma 1, lett. e), dell'art. 16, comma 1, e  dell'art.
15, comma 5, del codice del  processo  amministrativo  approvato  con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  nei  termini  e  per  le
ragioni esposti in motivazione, per contrasto con gli articoli 76, 3,
25, 24 e 111 della Costituzione; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Ordina che la presente ordinanza sia  notificata,  a  cura  della
Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa ed
al Presidente del Consiglio dei ministri  e  che  sia  comunicata  al
Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della  Camera
dei deputati; 
    Dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa
Segreteria, alla Corte costituzionale. 
        Cosi' deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9
febbraio 2011. 
 
                        Il Presidente: Guida 
 
 
                                                l'estensore: Buonauro