P. Q. M. Il Tribunale amministrativo regionale della Campania (Sezione prima) dichiara rilevanti per la decisione dell'impugnativa e dell'incidente cautelare proposti con il ricorso n. 215/2011 e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 135, comma 1, lett. e), dell'art. 16, comma 1, e dell'art. 15, comma 5, del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nei termini e per le ragioni esposti in motivazione, per contrasto con gli articoli 76, 3, 25, 24 e 111 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati; Dispone la immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa Segreteria, alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2011. Il Presidente: Guida l'estensore: Buonauro