P.Q.M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui dispone che la competenza territoriale funzionale della Corte di appello determinata ai sensi dell'art. 11 e.p.p. si estende anche ai procedimenti iniziati avanti alla Corte dei conti ed alle altre giurisdizioni di cui all'art. 103 Cost. per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24 e 25, primo comma, 111, 2° comma, della Costituzione della Repubblica italiana. Sospende il giudizio in corso. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Caltanissetta, addi' 7 aprile 2011 Il Presidente: Perriera