P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, legge 24  marzo
2001,  n.  89,  nella  parte  in  cui  dispone  che   la   competenza
territoriale funzionale della Corte di appello determinata  ai  sensi
dell'art. 11 e.p.p. si estende anche ai procedimenti iniziati  avanti
alla Corte dei conti ed alle altre giurisdizioni di cui all'art.  103
Cost. per contrasto con gli artt. 3, primo  comma,  24  e  25,  primo
comma, 111, 2° comma, della Costituzione della Repubblica italiana. 
    Sospende il giudizio in corso. 
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e  la
notifica della presente ordinanza alle parti in causa, al  Presidente
del Consiglio dei ministri ed ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
        Caltanissetta, addi' 7 aprile 2011 
 
                       Il Presidente: Perriera