LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 3447/10 depositato il 28 maggio 2010 avverso la sentenza n. 93/05/2010 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Milano contro Ag. Entrate Direzione provinciale I di Milano; Proposto dal ricorrente: F.I.D.A. S.p.a., via Adda, 55 - 00198 Roma; Difeso da: Verna Giuseppe - Vaglieri S. Verna S. - Restelli L. contro Studio Verna, Corso di Porta Vittoria, 18 - 20122 Milano. Atti impugnati: silenzio rifiuto istanza rimb. n. ist. del 30 novembre 2007 IRES 2003 silenzio rifiuto istanza rimb. n. ist. del 30 novembre 2007 IRES 2004 silenzio rifiuto istanza rimb. n. ist. del 30 novembre 2007 IRES 2005 silenzio rifiuto istanza rimb. n. ist. del 30 novembre 2007 IRES 2006 Fatto La ricorrente presento' alla Commissione tributaria provinciale di Milano ricorso contro il silenzio-rifiuto opposto dall'Ufficio, all'istanza presentata per l'ottenimento del rimborso, oltre interessi, delle maggiori imposte IRPEG - IRES pagate negli anni 2003, 2004, 2005, 2006, calcolato in euro 165.748,00, a motivo della mancata possibilita' di dedurre dall'imponibile IRPEG - IRES la quota di IRAP corrispondente al costo del lavoro e agli oneri finanziari. La Commissione adita con sentenza n. 93/5/2010 depositata il 23 marzo 2010 respingeva il ricorso. La Fida Spa interponeva appello a questa Commissione tributaria regionale formulando le seguenti considerazioni, previa richiesta di remissione degli atti alla Corte costituzionale. Diritto La Commissione, preso atto della richiesta di remissione, rileva che l'indeducibilita' del 4,25% dei costi di lavoro e di capitale dal reddito soggetto ad imposta personale, art. 1, comma 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 6 del d.l. 28 novembre 2008 n. 185, convertito in legge n. 2 del 28 gennaio 2009, presenti profili di incostituzionalita', essendo in contrasto con la Carta costituzionale relativamente agli: art. 3, comma 3; art. 35, comma 1; art. 53, comma 1, e precisamente: Art. 3, comma 1: il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, sembra violato laddove viene sottoposto a maggiore tassazione chi faccia ricorso alla forza lavoro e al capitale di prestito, rispetto a chi invece non ne faccia uso. Art. 35, comma 1: secondo la Commissione, l'attuale legge pare ledere il principio della tutela del lavoro, in relazione alla penalizzazione del ricorso al fattore della produzione «lavoro», aggravato e quindi «scoraggiato», da una maggiore tassazione. Art. 53, comma 1: l'indeducibilita' dell'IRAP dall'imposta personale comporta che il 4,25% del costo del lavoro e degli interessi passivi aumenti l'imponibile soggetto al reddito d'impresa. I medesimi costi, deducibili al 100% ai fini dell'imposta stessa, dopo tale variazione, conseguente all'indeducibilita' IRAP, diventano, di fatto, deducibili dal tributo personale solo nella misura del 95,75%. Due imprese, una con costi di lavoro e/o interessi passivi, l'altra priva, si trovano a corrispondere imposte personali in misura diversa: sulla prima incidono in piu' sull'imponibile, nella misura del 4,25% i costi di lavoro e gli oneri finanziari, sulla seconda no. Per ogni dipendente, che costi all'impresa euro 40.000,00 annui, esiste un maggiore aggravio di imposta personale secondo questo schema: --------------------------------------------------------------------- Anni | Costo lav. per | Aliquota IRPEG-IRES | Maggiore costo | aliquota IVA | | IRPEG-IRES x dip. -----|------------------|-----------------------|-------------------- 2003 | (40.000 x 4,25%) | x 34% = | € 578 -----|------------------|-----------------------|-------------------- 2004-| (40.000 x 4,25%) | x 33% = | € 561 -----|------------------|-----------------------|-------------------- 2007 | | | -----|------------------|-----------------------|-------------------- 2008 | (40.000 x 4,25%) | x 27,5% = | € 467,5 -----|------------------|-----------------------|-------------------- L'importo e' stato attenuato, dall'art. 6 del d.l. 28 novembre 2008 n. 185, convertito in legge n. 2 del 28 gennaio 2009, mediante: riconoscimento del diritto a richiedere il rimborso forfettario del 10% dell'IRAP versata quale mancata deduzione del 4,25% del costo del lavoro e del capitale di prestito; deduzione dall'imponibile in relazione a casi specifici. Condividendo i dubbi della parte appellante, questo Collegio ritiene pertanto che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, per contrasto con gli artt. 3, 35, 53 Cost., sia rilevante nel presente giudizio in quanto esso non puo' essere definito in assenza della risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 6 del d.l. 28 novembre 2008 n. 185, convertito in legge n. 2 del 28 gennaio 2009, e che tale questione non sia manifestamente infondata alla luce delle considerazioni suesposte.