IL GIUDICE DI PACE 
 
    Nella causa  iscritta  al  n.  1011  R.G.A.C.,  vertente  tra  De
Annuntiis  Patrizia,  nata  a  Nettuno  il  4  aprile   1957,   c.f.:
DNNPRZ57D44F880F, elettivamente domiciliata in Nettuno, in via Birago
n. 8, presso lo studio dell'avv. Romina Riccardi, che la  rappresenta
e difende, unitamente al prof. avv. Fabrizio Salberini, in virtu'  di
delega in calce all'atto di citazione, contro la Acqualatina  S.p.a.,
c.f. e  p.iva  02111020596,  in  persona  del  legale  rappresentante
pro-tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Alessio   Ullucci,
elettivamente domiciliato in Nettuno, in via Romana n. 69  presso  lo
studio dell'avv. Federica Fiorilli; 
    Letti gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 10
maggio 2011, 
    Osserva che l'attrice, con atto di citazione, ha  esposto  quanto
segue. 
 
                              In fatto 
 
    Come dimorante in Nettuno, l'attrice e'  utente  dell'Acqualatina
S.p.a., giusto contatto n. 00000023894, e con  bolletta  in  data  31
maggio  2010,  del  cui  importo  ha  chiesto  qui  la   ripetizione,
unitamente  ai  pagamenti  gia'  effettuati,  e'  stata  costretta  a
corrispondere la somma di € 123,71, cifra esagerata e  sproporzionata
comunque al valore di mercato del bene fornito. 
    Complessivamente, l'attrice ha versato  per  consumi  d'acqua  la
notevole somma di € 2.054,94. 
    Osserva, pertanto, l'attrice che detta somma, richiesta e pagata,
e' ingiusta, come e'  ingiusto  tutto  il  sistema  di  distribuzione
dell'acqua e di pagamento del servizio a carico del cittadino,  ormai
oppresso dalla richiesta di privati speculatori, che, come in  questo
caso, amministrano, a proprio beneficio, beni pubblici essenziali. 
    L'attrice intende dimostrare, quindi, la illegittimita' di questa
ulteriore «Tassa dell'acqua», ricostruendo,  innanzitutto,  sia  pure
riassuntivamente, l'intera vicenda. 
    E per vero nell'anno 1994, a giudizio  degli  allora  governanti,
vista la frammentazione degli operatori pubblici dell'acqua  (allora,
oltre 13.000, secondo quanto si legge (?) negli  atti  ufficiali  nel
1994), si penso' di trasformare la  distribuzione  del  bene  «acqua»
(che, si rammenta, e'  di  necessita'  pubblica  essenziale,  insieme
all'aria, e costituisce l'elemento indispensabile  per  la  vita  sul
nostro pianeta), in una gestione efficiente di tipo  industriale  per
eliminare, si diceva, una disomogeneita' degli  standard  qualitativi
del servizio. 
    Sulla scorta di questi  principi,  piu'  noti  come  legge  Galli
(legge 5 gennaio 1994, n. 36  «Disposizioni  in  materia  di  risorse
idriche»), si intese  modernizzare  e  riorganizzare  il  settore  in
questione,  attribuendo,  alle  autorita'  regionali  e  locali,   la
riorganizzazione dei servizi di acquedotto e di smaltimento per  cui,
alla base del nuovo assetto distributivo, fu concepito  il  c.d.  ATO
(ambito territoriale  ottimale),  che  consiste  (almeno  secondo  le
intenzioni di chi li volle), in quella parte del  territorio  su  cui
sono organizzati servizi pubblici integrati (idrico rifiuti ecc.). 
    Gli ATO sono stati individuati dalle Regioni con apposita legge; 
    Nel caso di specie, il Servizio Idrico Integrato  avrebbe  dovuto
avere, come riferimento territoriale, i bacini idrografici collegati,
per il  cui  funzionamento  pero'  sono  state  realizzate  ulteriori
istituzioni (con assegnazione del relativo  personale),  e  cioe'  le
Autorita'  d'Ambito,  strutture  con   personalita'   giuridica   che
dovrebbero  organizzare,  affidare  e  controllare  la  gestione  del
Servizio Integrato. 
    L'Autorita' dell'A.T.O. n. 4 , «Lazio Meridionale Latina», quella
in questione, nasce  il  4  luglio  1997  con  la  deliberazione  del
Consiglio provinciale n. 56, in cui si approvava lo schema definitivo
della Convenzione di Cooperazione di cui alla lettera a) -  1°  comma
della l.r. 22 gennaio 1996, n. 6 e con essa la  regolamentazione  dei
rapporti tra gli enti locali ricadenti  nel  territorio  al  fine  di
organizzare il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), con gestione unica
ed integrata dei servizi di  captazione,  adduzione  e  distribuzione
dell'acqua per usi civili, nonche' del  collettamento  e  depurazione
delle  acque  di  rifiuto  nell'Ambito  Territoriale  ottimale  n.  4
denominato  «Lazio  Meridionale  Latina»  (cosi'  dall'omonimo   sito
internet). 
    L'Autorita' d'Ambito dell'ATO 4 ha scelto come  gestore  del  SII
l'Acqualatina Spa, societa' mista a prevalente capitale pubblico  (il
51% del capitale e' detenuto dai Comuni  dell'ATO  4  in  proporzione
alla popolazione residente, mentre il 49% del capitale si  appartiene
al socio privato). 
    Osserva 1'attrice che trattasi di una frammentazione del capitale
della societa' mista, assolutamente inaudita,  visto  il  numero  dei
Comuni interessati che sono 32 della provincia  di  Latina  (tutti  i
Comuni tranne Campodimele); 2 Comuni che appartengono alla  provincia
di Roma (comuni di Anzio e Nettuno); 4 Comuni che appartengono invece
alla provincia di Frosinone (comuni di Amaseno, Vallecorsa, Villa  S.
Stefano e Giuliano di Roma). 
    Il  che  equivale,  a  eliminare  qualsiasi   possibilita',   nel
concreto, di intervento dei  Comuni  interessati  (e  azionisti)  nei
confronti della societa' di servizi, titolari, loro, di  un  capitale
altamente frazionato e di problematica  riunione  e  convocazione,  a
fronte di, quello della Societa' Mista, monolitico e di un solo punto
inferiore a quello degli organi controllo (e di gestione). 
    Soggiunge l'attrice che la soc. Acqualatina,  sembra  essere  uno
schermo, piccolo o grande, a seconda dei punti di vista, del ben piu'
autorevole gruppo Veolia che possiede ben il 96,7%  delle  azioni  di
Acqualatina, e che e' ritenuto, il n. 1 al mondo nei servizi  idrici;
con 12,56 miliardi di euro di fatturato nel 2008,  con  piu'  di  131
milioni di persone servite in acqua potabile/depurazione  nel  mondo;
con 93.433 dipendenti. E' attiva  in  64  paesi  con  piu'  di  4.400
contratti di gestione nel mondo. 
    Piu' in particolare, e per quanto  se  ne  riesce  a  sapere,  la
Veolia  Environnement,  con  sede  a  Parigi,  e'  un  multinazionale
planetaria che si occupa della distribuzione di  acqua  in  tutto  il
mondo, ovviamente conseguendo, o cercando di conseguire, il controllo
mondiale dell'acqua, non certo per beneficenza. 
    In   particolare   nel   settore   servizi   per   le   Pubbliche
Amministrazioni, Veolia Acqua  e'  attiva  nell'intero  ciclo  idrico
integrato e cioe', per  l'approvvigionamento  e  distribuzione  acqua
potabile, raccolta e depurazione acque reflue attivita' complementari
al servizio idrico integrato. 
    Accertato quindi che l'Aqualatina altro non  e'  che  una  pedina
delle societa' che si contendono il monopolio dell'acqua in tutto  il
mondo, come strumento economico e di potere, soggiunge l'attrice, che
Acqualatina amministra la concessione de qua con modalita' arbitrarie
anche  perche'  non  pubblica,  ne'  bilanci  sociali,  ne'   bilanci
ambientali. 
    Rammenta l'attrice, che il Tribunale di Latina, Sent. 2058 del 30
dicembre 2008 ha condannato a sei mesi di reclusione  e  a  200  mila
euro di multa, Cyna Bernard, amministratore delegato  di  Acqualatina
nel 2004, perche' ha rilevato un «gravissimo tasso di inquinamento  e
di pericolosita' per la salute pubblica» delle acque  in  uscita  dal
depuratore comunale di Aprila. 
    Piu' recentemente nell'aprile del 2009, vari Comuni,  proprietari
di quote in Acqualatina, hanno denunciato che la societa'  dal  punto
di  vista  gestionale  e  finanziario  e'   un   fallimento;   mentre
nell'assemblea dei soci che si e'  tenuta  nell'aprile  dello  stesso
2009, i comuni di Gaeta,  Cori,  Spigno,  Nettuno  e  Priverno  hanno
votato contro la gestione della societa', mentre il comune di  Aprila
per protesta non ha partecipato all'assemblea. Dichiara un assessore,
portavoce del comune di Gaeta: «Il  bilancio  di  esercizio  2008  ha
chiuso con una perdita di oltre quattro milioni di euro». 
    Ad  aggravare  la  situazione  per  l'utenza,  il  contratto   di
Acqualatina, non prevede  alcun  rischio  d'impresa  per  il  partner
privato: le perdite ricadrebbero esclusivamente sul socio pubblico. 
    A titolo esemplificativo, rammenta ancora l'attrice, da quando e'
iniziata la gestione di tipo privato, le bollette sono aumentate  del
300%. E per protesta ad Aprilia, meta' delle utenze, 7mila su 15mila,
non pagano le bollette alla societa' di gestione, ma direttamente  al
Comune. 
    Per  tutta  risposta  Acqualatina  ha  inviato   ingiunzioni   di
pagamento tramite cartelle esattoriali (?) ed ha chiuso la  fornitura
a varie utenze. 
    Ma  la  Magistratura  ha  contestato  la  legittimita'  di   tali
ritorsioni e nel febbraio 2009  il  Giudice  di  pace  di  Terracina,
seguendo la denuncia di un cittadino che aveva ricevuto  la  cartella
esattoriale, ha stabilito l'altro, tra che Acqualatina non puo' usare
tali  mezzi  coercitivi,  perche'  non  ha  il  ruolo  di   ufficiale
giudiziario. «In quanto societa' privata - scrive il giudice  -  deve
comportarsi  come  tutti  i  cittadini  e  avrebbe   dovuto   munirsi
preventivamente,  quindi,  di  un  idoneo  titolo,  come  ogni  altro
cittadino che voglia agire coattivamente contro il debitore  ritenuto
inadempiente». Il giudice  ha  inoltre  ritenuto  che  i  vertici  di
Acqualatina erano  a  conoscenza  dei  loro  diritti  e  doveri,  pur
tuttavia hanno continuato a mandare cartelle esattoriali senza averne
titolo. Per questo definisce la condotta della societa' in  «malafede
e macchiata di colpa grave». (Giudice di pace di Terracina,  Sentenza
nel procedimento civile R. G. n. 778/08/A, 17 febbraio 2009). 
    Conclude  l'attrice  denunciando  una  vera  e   propria   intesa
multinazionale  per  l'appropriazione   della   fornitura   e   della
distribuzione dell'acqua nel mondo, sfruttando le risorse  nazionali,
come appunto dimostra la incredibile attivita'  dell'Acqualatina  che
gestisce risorse pubbliche, a beneficio privato. 
    Pertanto l'attrice ha sollevato eccezioni di  incostituzionalita'
della vigente normativa sull'acqua pubblica e una richiesta di rinvio
alla Corte di giustizia della U.E. per abuso di posizione dominante. 
    All'udienza del giorno  10  maggio  2011  questo  Giudice  si  e'
riservato. 
    Sciogliendo la riserva Questo Decidente osserva. 
 
                               Diritto 
 
    Il giudizio di cui sopra attiene espressamente alla  legittimita'
Costituzionale o non, del regime idrico attuato con dell'art. 154 del
d.lgs. n. 152  del  2006,  e  successive  modificazioni,  cioe'  alla
«Tariffa del servizio idrico integrato», che va fornito  alla  utenza
quale corrispettivo del servizio,  determinato  tenendo  conto  della
qualita' della risorsa idrica, e del servizio fornito, delle opere  e
degli adeguamenti necessari, dell'entita' dei costi di gestione delle
opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito  e
dei costi di gestione delle aree  di  salvaguardia,  nonche'  di  una
quota parte dei costi di funzionamento  dell'Autorita'  d'ambito,  in
modo  che  sia  assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi   di
investimento e di esercizio secondo il  principio  del  recupero  dei
costi e secondo il principio «chi inquina paga». 
    Esattamente negli stessi termini la Corte Costituzionale  con  la
sentenza n. 26 del 12  gennaio  2011  ha  dichiarato  ammissibile  la
richiesta di referendum popolare appunto per l'abrogazione  dell'art.
154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), e successive modificazioni,  limitatamente  alle
parole:   «dell'adeguatezza   della   remunerazione   del    capitale
investito»; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza pronunciata
il  6  dicembre  2010,  dall'Ufficio  centrale  per   il   referendum
costituito presso la Corte di cassazione. 
    E' stato infatti osservato, (tra  gli  altri,  Comitato  Rodota')
l'ammissibilita' della richiesta referendaria, in quanto  la  stessa,
mirando, in modo chiaro e univoco, ad escludere il  profitto  tra  le
motivazioni accettabili per un soggetto che vuole gestire il servizio
idrico integrato, sarebbe  finalizzata,  a  seguito  della  auspicata
abrogazione, a fondare un  sistema  coerente  con  il  riconoscimento
dell'acqua come bene comune. 
    Anche   l'Associazione   Nazionale   Giuristi   Democratici,   ha
depositato  atto  di  intervento  sostenendo  l'ammissibilita'  della
richiesta referendaria, in quanto: 
        a) il fine perseguito sarebbe chiaro e coerente,  ovvero  far
si' che il  servizio  idrico  non  sia  gestito  con  la  logica  del
profitto, eliminando il parametro  di  determinazione  della  tariffa
costituito dalla remunerazione dell'investimento,  che  presenterebbe
elementi  di  «disarmonia»  rispetto  alle  altre  voci,  dirette  ad
assicurare la copertura integrale dei  costi  di  investimento  e  di
esercizio; 
        b) attraverso il  detto  quesito  si  cercherebbe  almeno  di
evitare all'utenza un eccessivo incremento della tariffa; 
        c) anche dopo l'intervento referendario la norma  manterrebbe
intatta  la  propria  capacita'   operativa,   essendo   la   tariffa
determinata con parametri in grado di  consentire  la  copertura  dei
costi. 
    Tanto premesso e ritenuto; 
    Vista la domanda dell'attrice Patrizia De Annuntis,  nella  quale
si lamenta  la  gravosita'  dei  canoni  per  l'utenza  idrica,  come
attualmente determinati dalle stesse norme,  ritenute  meritevoli  di
Giudizio costituzionale dalla sentenza n. 26 del 12 gennaio 2011  del
Giudice delle leggi; 
    Vista ancora la sentenza n. 26 del 12 gennaio  2011  della  Corte
costituzionale, in ragione  della  quale  l'eccezione  sollevata  nel
presente giudizio sulla legittimita'  dell'art.  154,  comma  1,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine  di  ottenere,  in
tutto o  in  parte,  la  restituzione  dei  canoni  versati,  non  e'
manifestamente infondata.