P.Q.M. Visti gli artt. 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953, dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio a quo la questione di legittimita' costituzionale della norma di diritto vivente creata dalla Suprema Corte di Cassazione dall'interpretazione dell'art. 189, 2° comma, lett. a) del C.d.S. nella parte in cui introduce come cifre «significative» ai fini della misurazione del tasso alcolemico quelle centesimali ancorche' non espresse nel testo scritto. Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che copia della presente ordinanza, a cura della Cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera. Latisana, 17 dicembre 2010 Il Giudice di Pace: Culurciello Il Giudice di Pace dott. Culurciello Bruno, con provvedimento emesso all'udienza in Camera di Consiglio del 31/05/2011 nel procedimento a seguito di istanza di correzione di errore materiale ex artt. 287 e 288 c.p.c., ha ordinato: «la correzione della propria Ordinanza ex art. 23 L. 87/1953, pronunciata il 17/12/2010, Cron. N. 2028/2010, emessa nella causa promossa da M. L. assistito dall'avv. D'Alessandro Cosimo, contro la Prefettura UTG Udine, nel senso che a pagina 13 e 14 l'articolo erroneamente indicato come «art. 189, 2° co., lett. a) del C.d.S.» venga modificato in «art. 186, 2° co., lett. a) del C.d.S.» e che il dispositivo venga sostituito con il seguente «Visti gli artt. 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953, dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio a quo la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186, co. 2 lett. a) C.d.S. nella parte in cui, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, si ritiene rilevante, ai fini del calcolo del tasso alcolemico, anche i centilitri in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost., ai principi della ragionevolezza e certezza del diritto e all'art. 117 Cost. in riferimento agli artt. 7 e 8 della CEDU. Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Dispone che copia della presente ordinanza, a cura della Cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera.». Latisana, 31 maggio 2011 Il Cancelliere: Ecoretti