P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 1 della legge n.  1/1948  e  23  della  legge  n.
87/1953, dichiara non manifestamente infondata e  rilevante  ai  fini
del giudizio a quo la questione di legittimita' costituzionale  della
norma di diritto vivente creata dalla  Suprema  Corte  di  Cassazione
dall'interpretazione dell'art. 189, 2° comma,  lett.  a)  del  C.d.S.
nella parte in cui introduce come cifre «significative» ai fini della
misurazione del tasso alcolemico  quelle  centesimali  ancorche'  non
espresse nel testo scritto. 
    Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone  che  copia  della  presente  ordinanza,  a  cura   della
Cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei  ministri
e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera. 
        Latisana, 17 dicembre 2010 
 
                   Il Giudice di Pace: Culurciello 
 
    Il Giudice di Pace dott.  Culurciello  Bruno,  con  provvedimento
emesso  all'udienza  in  Camera  di  Consiglio  del  31/05/2011   nel
procedimento a seguito di istanza di correzione di  errore  materiale
ex artt. 287 e 288 c.p.c., ha ordinato: 
        «la correzione della propria Ordinanza ex art. 23 L. 87/1953,
pronunciata il 17/12/2010, Cron. N.  2028/2010,  emessa  nella  causa
promossa da M. L. assistito dall'avv. D'Alessandro Cosimo, contro  la
Prefettura UTG Udine, nel senso che  a  pagina  13  e  14  l'articolo
erroneamente indicato come «art. 189, 2° co., lett.  a)  del  C.d.S.»
venga modificato in «art. 186, 2° co., lett. a) del C.d.S.» e che  il
dispositivo venga sostituito con il seguente «Visti gli artt. 1 della
legge  n.  1/1948  e  23  della  legge  n.  87/1953,   dichiara   non
manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio  a  quo  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186, co.  2  lett.
a) C.d.S. nella parte in cui, secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione, si ritiene rilevante, ai fini  del  calcolo  del
tasso alcolemico, anche i centilitri in riferimento agli artt. 2, 3 e
32 Cost., ai principi della ragionevolezza e certezza del  diritto  e
all'art. 117 Cost. in riferimento agli artt. 7 e 8 della CEDU. 
    Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte Costituzionale. 
    Dispone  che  copia  della  presente  ordinanza,  a  cura   della
Cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei  Ministri
e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera.». 
        Latisana, 31 maggio 2011 
 
                      Il Cancelliere: Ecoretti