P. Q. M. Solleva questione incidentale di legittimita' costituzionale del d.P.R. 4 novembre 1951, n. 1230, in relazione agli artt. 76 e 77 Cost., per violazione dei criteri direttivi di cui alla delega contenuta negli artt. 2 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230: a) nella parte in cui ha incluso nell'espropriazione il terreno sito in Agro di San Severina ed individuato alle particelle 33 e 91 del foglio 23, non appartenente al soggetto espropriato Prever Ada, in quanto, indipendentemente dalle scritture catastali non rivestono valore probatorio ai fini dell'accertamento della proprieta' privata), era di proprieta' di Cirillo Fortunato che non era destinatario del provvedimento espropriativo; b) nella parte in cui, in violazione dei criteri direttivi contenuti negli artt. 2 e 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, che prevedeva la delega al Governo per l'adozione di decreti avente valore di legge ordinaria per l'approvazione di piani particolareggiati di espropriazione, per le occupazioni di urgenza e per i trasferimenti di terreni di proprieta' di soggetti complessivamente proprietari, al 15 novembre 1949, di piu' di trecento ettari di terreno, ha proceduto all'espropriazione terreno sito in Agro di San Severina ed individuato alle particelle 33 e 91 del foglio 23 appartenente a Cirillo Fortunato, contadino, per acquisto fattone in data 15 aprile 1930 dal precedente proprietario. Sospende il giudizio in corso. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti costituite nonche' al sig. Presidente del Consiglio dei ministri nel suo domicilio ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma e per la comunicazione della stessa ai sigg.ri Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Catanzaro, dalla Corte di Appello nella camera di Consiglio del 26 gennaio 2011. Il Presidente: Majore