Ricorso della Regione Puglia, in persona del presidente pro-tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1893 del 9 settembre 2011, rappresentata e difesa, come da procura speciale a margine del presente atto, dal prof. avv. Nicola Colaianni, elettivamente domiciliata in Roma presso la Delegazione Regione Puglia - via Barberini, 36 contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 19, commi quarto e quinto, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, in legge 15 luglio 2011, n. 111, per violazione dell'art. 117, comma terzo della Costituzione. Nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011 e' stata pubblicata la legge n. 111/2011, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. L'art. 19, commi quarto e quinto, di tale legge dispone: 4. Per garantire un processo di continuita' didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche. 5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unita', ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificita' linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Tali disposizioni, in quanto stabiliscono nel dettaglio l'aggregazione di scuole in istituti comprensivi e la soglia minima di alunni per l'assegnazione di dirigenti a tempo indeterminato, sono immediatamente (la loro decorrenza coincidendo con l'anno scolastico appena iniziato) lesive della competenza regionale in materia di offerta formativa e di programmazione della rete scolastica, delegata alle Regioni gia' prima della novella costituzionale del 2011 dall'art. 138 del d.lgs. n. 112/1998 («sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative: a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a»). Nella revisione costituzionale dell'art. 117 la materia dell'istruzione (salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e formazione professionale) forma oggetto di potesta' concorrente (art. 117 terzo comma Cost.), mentre allo Stato e' riservata soltanto la potesta' legislativa esclusiva in materia di norme generali sull'istruzione (art. 117 secondo comma lettera n). Ma nessun dubbio puo' esservi sulla persistenza della competenza suindicata in capo alle Regioni perche', come perspicuamente ribadito da codesta Corte nella sentenza n. 200 del 2009, «Nel complesso intrecciarsi in una stessa materia di norme generali, principi fondamentali, leggi regionali e determinazioni autonome delle istituzioni scolastiche, si puo' assumere per certo che il prescritto ambito di legislazione regionale sta proprio nella programmazione della rete scolastica. E' infatti implausibile che il legislatore costituzionale abbia voluto spogliare le regioni di una funzione che era gia' ad esse conferita nella forma della competenza delegata dell'art. 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998... Una volta attribuita l'istruzione alla competenza concorrente, il riparto imposto dall'art. 117 postula che, in tema di programmazione scolastica e di gestione amministrativa del relativo servizio, compito dello Stato sia solo quello di fissare principi». Se, «proprio alla luce del fatto che gia' la normativa antecedente alla riforma del Titolo V prevedeva la competenza regionale in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, e quindi postulava la competenza sulla programmazione scolastica di cui all'art. 138 del d.lgs. n. 112 del 1998, e' da escludersi che il legislatore costituzionale del 2001 abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione che era gia' ad esse conferita» (sentenza n. 34/2005 che richiama la precedente e conforme sentenza n. 13 del 2004; cfr. anche la n. 423/2004), e' indiscutibile la competenza regionale, ex art. 117 terzo comma Cost., in relazione ai profili organizzativi del servizio scolastico e in ordine all'articolazione della rete scolastica. Le norme in oggetto non possono infatti essere inquadrate nelle norme generali sull'istruzione, di cui alla lettera n) del secondo comma dell'art. 117 Cost., cioe' in quelle norme «sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e quindi applicabili indistintamente al di la' dell'ambito propriamente regionale» (Corte cost. n. 279/2005): quali «le indicazioni delle finalita'» della scuola, le «condizioni minime di uniformita' in materia scolastica» o quegli essenziali interventi volti a garantire l'uguaglianza sostanziale nell'accesso e nella fruizione della cultura, tali da doversi applicare indistintamente su tutto il territorio nazionale (come, ad esempio, la tipologia e la durata dei corsi di istruzione, le modalita' di passaggio tra i diversi ordini di scuola, la valutazione degli apprendimenti, il riconoscimento dei titoli di studio, i criteri di selezione e di reclutamento del personale). Le norme in oggetto riguardano, invece, direttamente l'assetto organizzativo del sistema scolastico, per cui le Regioni vengono, di fatto, private del ruolo primario nell'istituzione e nell'organizzazione delle scuole, che rappresenta senz'altro l'aspetto piu' rilevante nell'ambito della programmazione e dell'organizzazione della rete scolastica. L'attuazione di una cosi' radicale riforma incide sull'offerta formativa, sulla programmazione e sul dimensionamento della rete scolastica. Con risultati verosimilmente peggiorativi in quanto puo' agevolmente rilevarsi che, fermo restando il rispetto degli standard minimi, la rete scolastica e il dimensionamento degli istituti sono piu' efficacemente organizzati se tengono conto delle diverse realta' territoriali, realta' che meglio sono conosciute dalle Amministrazioni regionali: delle quali, invece, le disposizioni contestate neppure prevedono un adeguato coinvolgimento. Peraltro, non possono ritenersi giustificate le disposizioni contestate con il richiamo ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'art. 117 secondo comma lettera m) Cost., perche' esse non fissano standards minimi cui le Regioni devono attenersi nell'esercizio delle loro funzioni organizzatorie, ma, come rilevato, allocano in capo allo Stato le funzioni finalizzate alla riorganizzazione della rete scolastica e al nuovo dimensionamento degli istituti. Un conto e' la determinazione dei livelli essenziali, nel rispetto dei quali le Regioni ben potranno determinare standards qualitativi dei servizi superiori rispetto ai minimi, un altro e' la minuziosa regolamentazione dell'esercizio della concreta potesta' amministrativa. Si aggiunga che la decorrenza delle disposizioni invasive coincide con l'anno scolastico 2011-2012, senza dare cosi' alle Regioni il tempo per adeguare e modificare la propria offerta formativa al nuovo sistema e vanificando la programmazione annuale della rete scolastica regionale per l'anno 2011/2012 che, come le altre Regioni, la Regione Puglia ha gia' deliberato fin dal dicembre 2010 (DGR n. 2954 del 28 dicembre 2010, integrata dalla DGR n. 98 del 26 gennaio 2011). Le disposizioni, per i profili qui in rilievo, rappresentano pertanto un inammissibile passo indietro rispetto alle prerogative riconosciute alle Regioni, cio' che rende evidente la violazione delle attribuzioni regionali di cui all'art. 117 Cost. in materia di istruzione.