Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 3  della  legge  della  Regione  Piemonte  2
dicembre 1992, n.  51  (Disposizioni  in  materia  di  circoscrizioni
comunali, unione e fusione di  Comuni,  circoscrizioni  provinciali),
come modificato dall'art. 6,  comma  2,  della  legge  della  Regione
Piemonte  26  marzo  2009,  n.  10,  recante  «Modifiche  alla  legge
regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa  popolare  e  degli  enti
locali e referendum abrogativo e consultivo) e alla legge regionale 2
dicembre 1992, n.  51  (Disposizioni  in  materia  di  circoscrizioni
comunali, unione e fusione di comuni,  circoscrizioni  provinciali)»,
sollevata, in riferimento agli artt. 3  e  117,  terzo  comma,  della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il  Piemonte
con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 ottobre 2011. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                       Il redattore: Silvestri 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositato in cancelleria il 7 ottobre 2011 
 
               Il direttore della cancelliere: Melatti