P.Q.M. Letti gli artt. 134 e 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 si solleva per violazione degli artt. 3, 24, 41, 47 e 102 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale della legge 26 febbraio 2011 n. 10 di conversione con modificazioni del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225 nella parte in cui all'art. 1 comma 1, richiamando l'allegato "Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225" ha introdotto nell'ordinamento giuridico la seguente norma: "Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225: all'art. 2 dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti commi: .... omissis. "61. In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi gia' versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge". Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati e all'esito sia trasmessa alla Corte costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova delle avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. Belpasso, addi' 20 luglio 2011 Il giudice: Sabatino