P.Q.M. 
 
    Letti gli artt. 134 e  137  della  Costituzione,  1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n.
87 si solleva per violazione degli artt. 3, 24, 41, 47  e  102  della
Costituzione, questione di legittimita' costituzionale della legge 26
febbraio  2011  n.  10   di   conversione   con   modificazioni   del
decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225 nella parte in cui  all'art.  1
comma 1, richiamando l'allegato "Modificazioni apportate in  sede  di
conversione al decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225"  ha  introdotto
nell'ordinamento  giuridico   la   seguente   norma:   "Modificazioni
apportate in sede di conversione al decreto-legge 29 dicembre 2010 n.
225: all'art. 2 dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti commi: ....
omissis. "61. In ordine alle operazioni bancarie  regolate  in  conto
corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la
prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione  in  conto
inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In  ogni  caso
non si fa luogo alla restituzione di importi gia' versati  alla  data
di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto-legge". 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri nonche' comunicata al Presidente del Senato e al  Presidente
della Camera dei  deputati  e  all'esito  sia  trasmessa  alla  Corte
costituzionale insieme al fascicolo processuale e con la prova  delle
avvenute regolari predette notificazioni e comunicazioni. 
      Belpasso, addi' 20 luglio 2011 
 
                        Il giudice: Sabatino