Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  150   del   codice   penale,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal  Giudice
dell'udienza preliminare  del  Tribunale  di  Lecce  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe; 
    2) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art.  72  del  codice  di  procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo  comma,
della  Costituzione,  dal  Giudice   dell'udienza   preliminare   del
Tribunale di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2011. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                         Il redattore: Frigo 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 4 novembre 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti