Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 150 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2011. Il Presidente: Quaranta Il redattore: Frigo Il cancelliere: Melatti Depositata in cancelleria il 4 novembre 2011. Il direttore della cancelleria: Melatti