Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale degli articoli  1-quater,  14-bis,  comma
13, lettera c), 15, comma 3, lettera d), 16-bis, comma 7, lettera a),
17-ter, comma 4, lettere b) e c), della legge della Regione siciliana
20 marzo 1951, n. 29 (Elezione dei Deputati  all'Assemblea  regionale
siciliana), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 51,  primo
comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per
la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza indicata  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2011. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                        Il redattore: Grossi 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 4 novembre 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti