Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art.  37  della  legge  11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale), il conflitto di attribuzione tra poteri  dello
Stato  proposto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   nei
confronti del Tribunale di Milano, con il ricorso in epigrafe; 
    2) dispone: 
        a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al ricorrente Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
        b) che, a cura del  ricorrente,  il  ricorso  e  la  presente
ordinanza siano notificati al Tribunale di Milano entro il termine di
sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto  a),  per  essere
successivamente depositati,  con  la  prova  dell'avvenuta  notifica,
nella cancelleria di questa Corte entro il termine di  trenta  giorni
dall'ultima notificazione, a norma dell'art. 24, comma 3, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 novembre 2011. 
 
                       Il Presidente: Quaranta 
 
 
                        Il redattore: Cassese 
 
 
                       Il cancelliere: Melatti 
 
    Depositata in cancelleria il 9 novembre 2011. 
 
               Il direttore della cancelleria: Melatti