P.Q.M. Visti l'art. 134 Cost. e legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; dispone la sospensione del procedimento penale iscritto al n.r.g. 22611\2010 su ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma; ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sollevando conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato e chiede che la Corte: dichiari ammissibile il presente conflitto; e, nel merito, dichiari che non spettava alla Camera di appartenenza deliberare, ai fini dell'esercizio della prerogativa di cui all'art. 96 Cost., che le frasi pronunciate dall'allora ministro della giustizia Roberto Castelli nella trasmissione «Telecamere» del 21 marzo 2004, oggetto del procedimento penale in relazione al quale pende ricorso per cassazione, integravano un reato avente natura ministeriale essendo commessi nell'esercizio delle funzioni. Ordina che a cura della cancelleria la su estesa ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Pubblico Ministero, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, il 5 maggio 2011 Il Presidente: Calabrese Il consigliere estensore: Vessichelli