P.Q.M. 
 
    Visti l'art. 134 Cost. e legge 11 marzo 1953,  n.  87,  art.  37;
dispone la sospensione del procedimento  penale  iscritto  al  n.r.g.
22611\2010 su  ricorso  del  Procuratore  Generale  della  Repubblica
presso la Corte di appello di Roma; 
    ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale, sollevando conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato e chiede che la Corte: 
    dichiari ammissibile il presente conflitto; 
    e,  nel  merito,  dichiari  che  non  spettava  alla  Camera   di
appartenenza deliberare, ai fini dell'esercizio della prerogativa  di
cui all'art. 96 Cost., che le frasi pronunciate dall'allora  ministro
della giustizia Roberto Castelli nella trasmissione «Telecamere»  del
21 marzo 2004, oggetto del procedimento penale in relazione al  quale
pende ricorso per cassazione,  integravano  un  reato  avente  natura
ministeriale essendo commessi nell'esercizio delle funzioni. 
    Ordina che a cura della cancelleria la su  estesa  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa ed al Pubblico Ministero,  nonche'  al
Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Roma, il 5 maggio 2011 
 
                      Il Presidente: Calabrese 
 
 
                                Il consigliere estensore: Vessichelli