P. Q. M. Visto ed applicato l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 2, della legge regionale della Calabria del 13 giugno 2008, n. 15, recante «Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)», pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 12 del 16 giugno 2008, supplemento straordinario n. 1 del 21 giugno 2008, in relazione all'art. 117, comma II, lett. 1) Cost.; Sospende il giudizio; Dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente della Giunta regionale della Calabria ed al Presidente del Consiglio Regionale della Calabria. Catanzaro, addi' 24 maggio 2010 Il Giudice: Tallaro