P. Q. M. 
 
    Visto ed applicato l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  16,  comma  2,  della  legge
regionale  della  Calabria  del  13  giugno  2008,  n.  15,   recante
«Provvedimento  Generale  di   tipo   ordinamentale   e   finanziario
(collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi
dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n.  8)»,
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 12 del 16 giugno
2008, supplemento straordinario n. 1 del 21 giugno 2008, in relazione
all'art. 117, comma II, lett. 1) Cost.; 
    Sospende il giudizio; 
    Dispone  la  trasmissione  immediata  degli   atti   alla   Corte
costituzionale; 
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza  sia
notificata al Presidente della Giunta regionale della Calabria ed  al
Presidente del Consiglio Regionale della Calabria. 
        Catanzaro, addi' 24 maggio 2010 
 
                        Il Giudice:  Tallaro