IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Nel procedimento iscritto al n.3407/07 proposto da Ugwu Charles contro il decreto di espulsione del Prefetto di Ravenna, senza numero di protocollo, emesso e notificato in data 4 ottobre 2007, con il quale decretava la espulsione del ricorrente dal territorio nazionale, nonche' il provvedimento del Questore di Ravenna Cat A.11P/2007, emesso e notificato in pari data con il quale si disponeva procedersi all'accompagnamento coattivo alla frontiera di Ugwu Charles ai sensi dell'art. 13/4,5,13,14 del d.lgs. n. 286/98 e si disponeva altresi' il trattenimento dello straniero presso il Centro di Permanenza Temporanea di' Torino, in attesa di eseguire l'ordine questorile, non essendo immediatamente disponibile idoneo vettore o altro mezzo di trasporto; esaminati gli atti, ascoltato il difensore del ricorrente, Avv.A.Maestri, che all'udienza del 22 ottobre 2007 sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 comma 3 d.lgs n. 286/98 in riferimento agli artt. 2,3,10,24,113 della Costituzione, in assenza del rappresentante della Prefettura che, comunque, ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni scritte, il Giudice di Pace si era riservato la decisione. Osserva che anche a seguito della emanazione del DL n. 241 del 14 settembre 2004, trasformato in Legge 12/11/2004 n.271, in ossequio alle decisioni assunte dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 222 e 223 del 15 luglio 2004 sussistono seri e fondati dubbi sulla legittimita' del procedimento che si instaura a seguito della opposizione al decreto di espulsione amministrativa disposta dal Prefetto nei casi previsti dall'art. 13 n. 2, lett. a) b) e c) del d.lgs. n. 286/1998, laddove viene previsto al successivo terzo comma: "L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato", restando quindi esclusa la possibilita' per il Giudice di Pace di poter adottare, con i caratteri propri della provvisorieta', un provvedimento di sospensione; La previsione dell'immediata esecutivita' del decreto prefettizio di espulsione dello straniero, anche in pendenza di ricorso, e l'assenza di strumenti cautelari di garanzia almeno fino alla data fissata per la Camera di Consiglio non e' affatto rispondente agli indirizzi garantistici indicati dal giudice costituzionale per l'effettiva tutela giurisdizionale dell'immigrato, anzi si risolve in una vuota parvenza di garanzia poiche' lascia il ricorrente esposto agli ulteriori provvedimenti dell'autorita' amministrativa di polizia, il tutto senza che sull'atto della P.A. sia avvenuta la verifica giudiziale della sua legittimita' che puo' avvenire nel termine massimo - tutt'altro che breve - di ben ottanta giorni dalla sua emissione discriminando il ricorrente in relazione all'esercizio del fondamentale diritto di difesa. Tale questione pare di maggiore rilevanza quando il ricorrente sia un richiedente asilo, caso per il quale sorgono specifici dubbi circa la legittimita' dell'art. 13, comma 3 d.lgs. n. 286/98, con riferimento all'art. 2 e 3 della Costituzione, dal momento che la predetta norma tratta in maniera analoga fattispecie ontologicamente e giuridicamente differenti: tale norma infatti commina l'immediata esecutivita' della misura espulsiva "in ogni caso" e cioe' sia quando concerna un cittadino straniero "che ha esercitato il diritto al ricongiungimento famigliare (v art.13 comma 2-bis d.lgs n. 286/98), sia quando concerna un richiedente asilo" sia pure diniegato in sede amministrativa (art. l9 comma 1 d.lgs. 286/98) sia quando concerna una persona pericolosa per la sicurezza o l'ordine pubblico. Ne consegue che il cittadino straniero irregolare che si sia macchiato di reati anche gravi, che suscitano allarme sociale sia espulso nello stesso modo di un richiedente asilo, perfettamente inserito nel tessuto sociale, incensurato, che aveva intrapreso, nelle more della decisione della Commissione Territoriale competente, regolare attivita' lavorativa, come nel caso di cui trattasi; inoltre l'art. l3 comma 3 d.lgs. n. 286/98 si pone anche in contrasto con l'art.10 comma 3 della Costituzione che stabilisce che "lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle liberta' democratiche garantite dalla costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge, dal momento che il cittadino straniero richiedente asilo diniegato dalla Commissione in sede amministrativa che abbia adito, come nel caso di specie, il competente Tribunale ordinario, e in pendenza di giudizio, venga rimpatriato, a causa della mancata sospensione dell'esecuzione della misura espulsiva, in un contesto di pericolo per la propria incolumita' e di impossibilita' di esercizio delle liberta' democratiche; da ultimo l'art.13 comma 3 d.lgs. n. 286/98 si pone in contrasto anche con l'art. 24 e 113 della Costituzione che garantiscono l'inviolabile diritto alla difesa, dando oggettivamente luogo ad una grave limitazione "per categoria di atto" non giustificabile secondo canoni di ragionevolezza ed imparzialita', soprattutto laddove la posizione giuridica soggettiva sottesa all'espulsione afferisca ad un richiedente asilo, tutelato da norme di' pari rango costituzionale (art. 3, comma 3 Cost. art. 10/1-2- Convenzione di Ginevra del 1951, art. 33).