P.Q.M. Visti gli art. 2, 3, 10 comma 3, 24, 113 e 134 della Costituzione, nonche' l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n.87 ritenuta la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza della stessa, nel sospendere ex lege la esecutorieta' del provvedimento impugnato, solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art.13 commi 3 e 8,del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, come modificato dal D.L. 14/91/2004, n. 241, trasformato in legge 271/2004, entrambi in riferimento agli artt. 2,3,10,24, 113, della Costituzione, laddove e' prevista l'esecutorieta' immediata del decreto prefettizio di espulsione ancorche' sottoposto a gravame o impugnativa (art. 13, comma 3) e, quanto alla seconda norma, nella parte in cui non prevede l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione fino alla data fissata per la Camera di Consiglio (art. 13, comma 8) e nella parte in cui non distingue la posizione del richiedente asilo, seppur denegato, consentendo l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione fino alla definizione del giudizio di primo grado avanti al Tribunale Ordinario competente, nei termini e per le ragioni di cui in motivazione; Ordina la sospensione del procedimento per pregiudizialita' costituzionale, con immediata trasmissione,a cura della Cancelleria del fascicolo di causa alla Corte costituzionale. Ordina altresi' la notificazione del presente provvedimento, sempre a cura della Cancelleria, alle parti in causa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche' ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Ravenna, addi' 5 novembre 2007 Il Giudice di pace: Ricci