P.Q.M. 
 
    Visti  gli  art.  2,  3,  10  comma  3,  24,  113  e  134   della
Costituzione, nonche' l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953  n.87
ritenuta la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza
della  stessa,  nel  sospendere  ex   lege   la   esecutorieta'   del
provvedimento  impugnato,  solleva  la  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art.13 commi 3 e  8,del  d.lgs.  n.  286  del  25
luglio 1998, come modificato dal D.L. 14/91/2004, n. 241, trasformato
in legge 271/2004, entrambi in riferimento agli artt. 2,3,10,24, 113,
della Costituzione, laddove e' prevista l'esecutorieta' immediata del
decreto prefettizio di espulsione ancorche' sottoposto  a  gravame  o
impugnativa (art. 13, comma 3) e, quanto alla  seconda  norma,  nella
parte in cui non prevede l'adozione  di  provvedimenti  cautelari  di
sospensione fino alla data fissata per la Camera di  Consiglio  (art.
13, comma 8) e nella parte in cui  non  distingue  la  posizione  del
richiedente  asilo,  seppur  denegato,  consentendo   l'adozione   di
provvedimenti cautelari di  sospensione  fino  alla  definizione  del
giudizio di primo grado avanti al Tribunale Ordinario competente, nei
termini e per le ragioni di cui in motivazione; 
    Ordina  la  sospensione  del  procedimento  per  pregiudizialita'
costituzionale, con immediata trasmissione,a cura  della  Cancelleria
del fascicolo di causa alla Corte costituzionale. 
    Ordina altresi'  la  notificazione  del  presente  provvedimento,
sempre a cura della Cancelleria, alle parti in causa alla  Presidenza
del Consiglio dei Ministri nonche' ai  Presidenti  della  Camera  dei
Deputati e del Senato della Repubblica. 
        Ravenna, addi' 5 novembre 2007 
 
                      Il Giudice di pace: Ricci