Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   (c.f.
80188230587) rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura  generale
dello Stato  (c.f.  8022403058.7)  presso  la  quale  ha  il  proprio
domicilio in Roma alla via dei  Portoghesi  n.  12  (della  quale  si
indica il  seguente  numero  di  fax:  06/96514000,  ed  il  seguente
indirizzo       di       posta        elettronica        certificata:
roma@mailcert.avvocaturastato.it ai fini delle comunicazioni relative
al presente giudizio); 
    Nei  confronti  della  Regione  Calabria  (c.f.  02205340793)  in
persona del presidente pro tempore della Giunta Regionale,  con  sede
in Catanzaro - Via Sensales - CAP 88100; 
    Per   la   dichiarazione   di    illegittimita'    costituzionale
dell'articolo 10, dell'articolo 14, dell'articolo  15,  dell'articolo
16 comma 3, dell'articolo 17,  dell'articolo  26,  dell'articolo  43,
dell'articolo 44, dell'articolo 52 comma 4, dell'articolo 55 comma 1,
dell'articolo 32 e dell'articolo 50 della legge regionale Calabria n.
47 del 23 dicembre 2011, intitolata «Provvedimento  generale  recante
norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra  di
finanza regionale per l'anno 2012). Art.  3,  comma  4,  della  legge
regionale n. 8/2002», pubblicata sul B.U.R. n.  23  del  29  dicembre
2011, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 24  febbraio
2012. 
    Con la legge regionale n. 47 del  23  dicembre  2011  la  Regione
Calabria ha emanato disposizioni di tipo ordinamentale e  procedurale
(collegate alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). 
    E' avviso del Governo che, con le norme denunciate  in  epigrafe,
la Regione Calabria abbia violato la normativa  costituzionale,  come
si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
    La legge in  esame  intitolata  «Provvedimento  generale  recante
norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra  di
finanza regionale per l'anno 2012). Art.  3,  comma  4,  della  legge
regionale n. 8/2002», presenta i seguenti profili  di  illegittimita'
costituzionale : 
1) l'art. 10 (Rideterminazione importi delle  tasse  automobilistiche
regionali) della legge in esame ridetermina l'ammontare, aumentandone
gli importi, delle tasse automobilistiche regionali. 
    Tale  norma  regionale  contrasta  con  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27  maggio  2008,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,  n.  126,
nonche' dell'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010,  n.
220, che sospendono, sino all'attuazione del federalismo fiscale,  la
facolta' concessa alle regioni  e  agli  enti  locali  di  deliberare
aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote  ovvero  delle
maggiorazioni di aliquote di  tributi  il  cui  gettito  e'  ad  essi
attribuito  con  legge  dello  Stato.  Ad  ulteriore  conferma  della
volonta' del legislatore statale di sospendere, in via  generale,  il
potere delle  regioni  e  degli  enti  locali  di  azionare  la  leva
impositiva deve rilevarsi che nei casi in cui lo  stesso  legislatore
statale ha inteso operare una deroga al suddetto  principio  generale
di sospensione, ha operato con  interventi  specifici  e  riferiti  a
singoli tributi (come ad esempio l'art.  1,  comma  10  del  d.l.  n.
138/2011  che  ha  concesso  alle  regioni  a  statuto  ordinario  di
aumentare l'addizionale regionale IRPEF a decorrere dall'anno 2012). 
    Pertanto la  suddetta  disposizione  regionale  viola  l'art.117,
secondo comma, lettera  e),  della  Costituzione,  che  riserva  alla
competenza esclusiva dello Stato la materia del  sistema  tributario,
nonche' viola l'art. 119, secondo comma, della Costituzione,  che  si
limita ad attribuire alle regioni ed agli enti locali  il  potere  di
stabilire ed applicare tributi ed entrate propri, subordinatamente al
rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica  e  del
sistema tributario, precludendosi comunque al  legislatore  regionale
di intervenire sulla disciplina dei tributi statali. 
    In via di sintesi,  voglia  l'ecc.ma  Corte  costituzionale  dare
risposta  affermativa  sulla  seguente  questione:  -   se   l'art.10
(Rideterminazione importi  delle  tasse  automobilistiche  regionali)
della legge della Regione Calabria n. 47 del  23  dicembre  2011,  il
quale prevede che «1. La tassa di circolazione dovuta per  i  veicoli
storici dall'anno 2013 e' rideterminata nell'importo di  trenta  euro
per gli autoveicoli e tredici euro per i  motoveicoli.  La  tassa  di
circolazione dovuta per i ciclomotori dall'anno 2013 e' rideterminata
nell'importo di ventidue euro. 
    2. Il diritto fisso di  sospensione  dovuto  dall'anno  2013  dai
rivenditori di autoveicoli e' rideterminato nell'importo di un euro e
settanta centesimi», violi l'art. 117 secondo comma lettera e)  della
Costituzione, perche'  incide  sull'assetto  del  sistema  tributario
disponendo l'aumento di tributi il cui  gettito  e'  attribuito  alla
regione  con  legge  dello  Stato,  e  cio'  in  contrasto   con   le
disposizioni di legge statale che sospendono, in via  generale,  fino
all'attuazione del federalismo fiscale, l'esercizio di tale  facolta'
(art.1 comma 7 d.l. n. 93/2008, convertito  con  modificazioni  dalla
legge n. 126/2008, ed art. l comma 123, legge n.220/2010);  -  se  il
ricordato art. 10 violi l'art. 119 secondo comma della  Costituzione,
che si limita ad attribuire alle  regioni  ed  agli  enti  locali  il
potere  di  stabilire  ed  applicare  tributi  ed   entrate   propri,
subordinatamente al rispetto  dei  principi  di  coordinamento  della
finanza pubblica e del sistema tributario, precludendosi comunque  al
legislatore regionale di intervenire  sulla  disciplina  dei  tributi
statali. 
2) L'art. 14 (Modifiche alla legge regionale 10  aprile  1995,  n.11)
della  legge  in  esame  ridetermina  l'ammontare,  aumentandone  gli
importi, della tassa sulle concessioni regionali. 
    Tale  norma  regionale  contrasta  con  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27  maggio  2008,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,  n.  126,
nonche' dell'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010,  n.
220, che sospendono, sino all'attuazione del federalismo fiscale,  la
facolta' concessa alle regioni  e  agli  enti  locali  di  deliberare
aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote  ovvero  delle
maggiorazioni di aliquote di  tributi  il  cui  gettito  e'  ad  essi
attribuito  con  legge  dello  Stato.  Ad  ulteriore  conferma  della
volonta' del legislatore statale di sospendere, in via  generale,  il
potere delle  regioni  e  degli  enti  locali  di  azionare  la  leva
impositiva deve rilevarsi che nei casi in cui lo  stesso  legislatore
statale ha inteso operare una deroga al suddetto  principio  generale
di sospensione, ha operato con  interventi  specifici  e  riferiti  a
singoli tributi (come ad esempio l'art.  1,  comma  10  del  d.l.  n.
138/2011  che  ha  concesso  alle  regioni  a  statuto  ordinario  di
aumentare l'addizionale regionale IRPEF a decorrere dall'anno 2012). 
    Pertanto la suddetta  disposizione  regionale  viola  l'art  117,
secondo comma, lettera  e),  della  Costituzione,  che  riserva  alla
competenza esclusiva dello Stato la materia del  sistema  tributario,
nonche' viola l'art. 119, secondo comma, della Costituzione,  che  si
limita ad attribuire alle regioni ed agli enti locali  il  potere  di
stabilire ed applicare tributi ed entrate propri, subordinatamente al
rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica  e  del
sistema tributario, precludendosi comunque al  legislatore  regionale
di intervenire sulla disciplina dei tributi statali. 
    In via di sintesi,  voglia  l'ecc.ma  Corte  costituzionale  dare
risposta  affermativa  sulla  seguente  questione:  -   se   l'art.14
(Modifiche alla legge regionale 10 aprile  1995,  n.11)  della  legge
della Regione Calabria n. 47 del 23 dicembre 2011, il  quale  prevede
che «1. All'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 11 e'
aggiunto il seguente comma: 
        "2. Dall'anno 2012 gli importi della tassa sulle  concessioni
regionali,  come  indicati  nella   Tariffa   allegata   al   decreto
legislativo 22 giugno  1991,  n.  230,  sono  aumentati  del  20  per
cento"»,  violi  l'art.  117   secondo   comma   lettera   e)   della
Costituzione, perche'  incide  sull'assetto  del  sistema  tributario
disponendo l'aumento di tributi il cui  gettito  e'  attribuito  alla
regione  con  legge  dello  Stato,  e  cio'  in  contrasto   con   le
disposizioni di legge statale che sospendono, in via  generale,  fino
all'attuazione del federalismo fiscale, l'esercizio di tale  facolta'
(art. 1 comma 7 d.l. n. 93/2008, convertito con  modificazioni  dalla
legge n.126/2008, ed art. 1, comma 123, legge n. 220/2010); -  se  il
ricordato art.14 violi l'art. 119 secondo comma  della  Costituzione,
che si limita ad attribuire alle  regioni  ed  agli  enti  locali  il
potere  di  stabilire  ed  applicare  tributi  ed   entrate   propri,
subordinatamente al rispetto  dei  principi  di  coordinamento  della
finanza pubblica e del sistema tributario, precludendosi comunque  al
legislatore regionale di intervenire  sulla  disciplina  dei  tributi
statali. 
3) L'art. 15 (Modifiche alla legge regionale 28  agosto  2000,  n.16)
della legge in esame dispone una diversa  articolazione  e  l'aumento
degli importi del tributo speciale per il deposito in  discarica  dei
rifiuti solidi. 
    Tale  norma  regionale  contrasta  con  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27  maggio  2008,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,  n.  126,
nonche' dell'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010,  n.
220, che sospendono, sino all'attuazione del federalismo fiscale,  la
facolta' concessa alle regioni  e  agli  enti  locali  di  deliberare
aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote  ovvero  delle
maggiorazioni di aliquote di tributi ad  essi  attribuiti  con  legge
dello Stato. Ad ulteriore conferma  della  volonta'  del  legislatore
statale di sospendere, in via generale, il  potere  delle  regioni  e
degli enti locali di azionare la leva impositiva deve  rilevarsi  che
nei casi in cui lo stesso legislatore statale ha inteso  operare  una
deroga al suddetto principio generale di sospensione, ha operato  con
interventi specifici e riferiti a singoli tributi  (come  ad  esempio
l'art. 1, comma 10 del d.l. n. 138/2011 che ha concesso alle  regioni
a statuto ordinario di  aumentare  l'addizionale  regionale  IRPEF  a
decorrere dall'anno 2012). 
    Pertanto la  suddetta  disposizione  regionale  viola  l'art.117,
secondo comma, lettera  e),  della  Costituzione,  che  riserva  alla
competenza esclusiva dello Stato la materia del  sistema  tributario,
nonche' viola l'art. 119, secondo comma, della Costituzione,  che  si
limita ad attribuire alle regioni ed agli enti locali  il  potere  di
stabilire ed applicare tributi ed entrate propri, subordinatamente al
rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica  e  del
sistema tributario, precludendosi comunque al  legislatore  regionale
di intervenire sulla disciplina dei tributi statali. 
    In via di sintesi,  voglia  l'ecc.ma  Corte  costituzionale  dare
risposta  affermativa  sulla  seguente  questione:  -   se   l'art.15
(Modifiche alla legge regionale 28 agosto  2000,  n.16)  della  legge
della Regione Calabria n. 47 del 23 dicembre 2011, il  quale  prevede
che «1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge  regionale  28  agosto
2000, n. 16, prima delle parole "compresi i  fanghi  palabili",  sono
aggiunte le parole: "e successive modifiche ed integrazioni". 
    2. Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 16/2000 e' aggiunto
il seguente articolo: 
        "Art. 3-bis. - 1. A decorrere  dal  primo  gennaio  dell'anno
2013 l'ammontare dell'imposta dovuta e' determinata moltiplicando  il
quantitativo dei rifiuti conferiti, espressi in chilogrammi,  per  le
aliquote di seguito indicate: 
    a) Per i rifiuti del  sistema  minerario,  estrattivo,  edilizio,
lapideo e metallurgico: 
        1) 0,01033 euro ogni chilogrammo,  se  vengono  conferiti  in
discarica per inerti; 
        2) 0,02066 euro ogni chilogrammo,  se  vengono  conferiti  in
discariche di altro tipo; 
    b) per rifiuti speciali diversi da quelli sovraindicati: 
        1) 0,01033 euro ogni chilogrammo, per i  rifiuti  ammissibili
al conferimento in discarica per inerti; 
        2) 0,02066 euro ogni chilogrammo,  se  vengono  conferiti  in
discarica per rifiuti non pericolosi o in impianti  di  incenerimento
senza recupero di energia termica dalla combustione ad esclusione  di
quelli derivanti dalla selezione meccanica dei rifiuti  urbani  o  di
selezione e valorizzazione della raccolta differenziata; 
    c) per i rifiuti pericolosi o per i codici  'a  specchio'  per  i
quali siano superati i limiti di sostanze pericolose: 
        1) 0,01033 euro ogni chilogrammo,  se  vengono  conferiti  in
discarica previo trattamento di inertizzazione o  di  innocuizzazione
autorizzato dall'autorita' competente oppure se vengono conferiti  in
impianti di incenerimento senza recupero  di  energia  termica  dalla
combustione; 
        2) 0,02582 euro ogni chilogrammo, se  vengono  conferiti  tal
quali in discarica; 
    d) per i rifiuti solidi urbani: 
        1) 0,015495 euro ogni chilogrammo, se conferiti tal quali  in
discarica; 
        2) 0,005335 euro ogni chilogrammo, se conferiti in  discarica
a seguito di separazione meccanica dei rifiuti  solidi  urbani  o  di
selezione e/o valorizzazione della raccolta  differenziata,  secca  o
umida; il contenuto di sostanza organica non deve essere superiore al
10%, oltre il quale si considerano tal quali; 
        3) 0,02582 euro  ogni  chilogrammo,  se  prodotti  in  ambiti
territoriali corrispondenti a quelli ottimali, soppressi con legge 26
marzo 2010, n.42, e diversi da quelli ove ha sede la discarica, fatti
salvi eventuali accordi di pianificazione e le previsioni  del  Piano
Gestione Rifiuti Regionale, e fino  all'attribuzione  delle  funzioni
gia' esercitate dalle Autorita' di ambito territoriale ai sensi della
legge 23 dicembre 2009, n.191.». 
    3. All'articolo 5 della legge regionale n. 16/2000 e' aggiunto il
seguente comma: 
    «6. Nei riguardi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che
omettono di presentare la dichiarazione annuale o  la  presentano  in
modo infedele, ovvero che  pur  avendo  presentato  la  dichiarazione
omettono, in tutto o  in  parte,  di  effettuare  i  versamenti  alle
scadenze stabilite per due volte consecutive, ovvero  per  tre  volte
non consecutive nell'arco di vigenza  del  contratto  di  servizio  e
dell'autorizzazione, e' disposta  la  revoca  dell'affidamento  dello
stesso e dell'atto autorizzativo con provvedimento motivato  adottato
dalla competente struttura anche su espressa segnalazione del settore
Tributi della Regione, entro e non oltre sessanta giorni. 
    4. L'articolo 7-ter della legge regionale n. 16/2000 e' abrogato»
violi l'art. 117 secondo comma lettera e) della Costituzione, perche'
incide sull'assetto del sistema tributario  disponendo  l'aumento  di
tributi il cui gettito e' attribuito alla  regione  con  legge  dello
Stato, e cio' in contrasto con le disposizioni di legge  statale  che
sospendono, in via  generale,  fino  all'attuazione  del  federalismo
fiscale, l'esercizio di tale facolta'  (art.  1,  comma  7,  d.l.  n.
93/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.126/2008, ed art.
1, comma 123, legge n. 220/2010); -  se  il  ricordato  art.15  violi
l'art. 119, secondo  comma  della  Costituzione,  che  si  limita  ad
attribuire alle regioni ed agli enti locali il potere di stabilire ed
applicare tributi ed entrate propri, subordinatamente al rispetto dei
principi di  coordinamento  della  finanza  pubblica  e  del  sistema
tributario,  precludendosi  comunque  al  legislatore  regionale   di
intervenire sulla disciplina dei tributi statali. 
4) L'art. 16 (Modifiche all'art.27 della legge regionale 29  dicembre
2010, n.34 - IRBA), comma 3, della legge in esame, aggiunge il  comma
7-bis all'art. 27 della legge della Regione Calabria n. 34/2010,  che
prevede che  l'esercizio  dell'azione  penale  costituisca  causa  di
interruzione   della   decorrenza   del   termine   di   prescrizione
quinquennale previsto per il recupero dell'imposta sui carburanti per
autotrazione. 
    Tale disposizione regionale nella parte in  cui  introduce  norme
concernenti  il  rapporto  tra  la  giurisdizione  penale  e   quella
tributaria e,  in  particolare,  una  disciplina  del  decorso  della
prescrizione difforme rispetto alla norma statale, viola l'art.  117,
comma 2, lettera l), della Costituzione che riserva  alla  competenza
esclusiva   dello   Stato   le   materie   della   giurisdizione    e
dell'ordinamento civile e penale. 
    In via di sintesi,  voglia  l'ecc.ma  Corte  costituzionale  dare
risposta  affermativa  sulla  seguente  questione:  -   se   l'art.16
(Modifiche all'art. 27 della legge regionale 29 dicembre 2010, n.  34
- IRBA), comma 3 della legge della Regione  Calabria  n.  47  del  23
dicembre 2011, il quale prevede che «3. Dopo il comma 7 dell'articolo
27 della legge regionale n. 34/2010 e' aggiunto il seguente comma: 
        "7-bis. Gli avvisi di accertamento o di  liquidazione  e  gli
atti di contestazione delle violazioni devono  essere  notificati,  a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo  a
quello in cui  e'  stata  presentata  la  dichiarazione.  Il  credito
dell'Amministrazione  regionale   per   l'imposta,   a   seguito   di
accertamento o di liquidazione, si prescrive  in  anni  cinque  dalla
data in cui l'accertamento e' divenuto definitivo. La prescrizione di
detto credito e' interrotta in caso di esercizio  di  azione  penale.
L'imposta e'  rimborsata  quando  risulti  indebitamente  pagata.  Il
rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro  due  anni
dalla data di pagamento. Sulle somme da rimborsare  sono  dovuti  gli
interessi legali  a  decorrere  dalla  data  di  presentazione  della
richiesta   alla   Regione.   L'eventuale   credito   risultante   da
dichiarazione   puo'   essere   portato   in   compensazione    nella
dichiarazione successiva e fatto valere sul primo  pagamento  utile",
violi l'art. 117, comma 2,  lettera  l)  della  Costituzione  perche'
detta norme in materia  di  prescrizione  e  decadenza  dei  diritti,
materia riservata alla competenza legislativa esclusiva  dello  Stato
perche' inerente sotto il profilo sostanziale all'ordinamento  civile
e penale e  sotto  il  profilo  processuale  alla  definizione  delle
preliminari  di  merito  nell'esercizio  dell'azione   davanti   alle
giurisdizioni. 
5) L'art. 17  (Istituzione  dell'Imposta  Regionale  sulle  Emissioni
Sonore degli Aeromobili - IRESA) della legge in esame, istituisce,  a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo  all'entrata  in  vigore
della  legge,  l'imposta  regionale  sulle  emissioni  sonore   degli
aeromobili - IRESA. 
    Tale disposizione si pone in contrasto con l'art. 8 del d.lgs. n.
68/2011 (norma che esprime un principio di coordinamento del  sistema
tributario) che consente alle regioni di trasformare l'imposta  sulle
emissioni sonore degli aeromobili in  tributo  proprio  regionale,  a
decorrere dal 1° gennaio 2013. 
    Pertanto, la disposizione regionale in esame, nel  prevedere  una
decorrenza  anticipata  della   trasformazione   dell'imposta   sulle
emissioni sonore  degli  aeromobili  in  tributo  proprio  regionale,
determina la violazione  dell'art.117,  secondo  comma,  lettera  e),
della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato
la materia del sistema tributario nonche',  la  violazione  dell'art.
119, secondo comma, della Costituzione, che subordina il potere delle
regioni e degli enti locali di  stabilire  ed  applicare  tributi  ed
entrate propri al rispetto dei principi di coordinamento del  sistema
tributario. 
    In via di sintesi,  voglia  l'ecc.ma  Corte  costituzionale  dare
risposta  affermativa  sulla  seguente  questione:  -   se   l'art.17
(Istituzione dell'Imposta  Regionale  sulle  Emissioni  Sonore  degli
Aeromobili - IRESA) della legge della Regione Calabria n. 47  del  23
dicembre 2011, il quale prevede che «l. E' istituita a decorrere  dal
sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore  della  presente
legge l'imposta regionale sulle  emissioni  sonore  degli  aeromobili
(IRESA),  che  rappresenta  un  tributo  avente  come  obiettivo   la
riduzione  dell'inquinamento  acustico  nelle  aree  adiacenti   agli
aeroporti. 
    2.  L'imposta  e'  dovuta  alla  Regione  per  ogni   decollo   e
atterraggio degli aeromobili civili negli aeroporti civili. 
    3.   Il   soggetto   passivo    dell'imposta    e'    l'esercente
dell'aeromobile o degli aeromobili come individuato nell'articolo 874
del codice della navigazione. 
    4. L'IRESA deve essere pagata su base trimestrale, e i termini di
versamento sono i seguenti: 
        a)  entro  il  5  luglio  per  l'imposta  dovuta  nel   primo
trimestre; 
        b) entro il  5  ottobre  per  l'imposta  dovuta  nel  secondo
trimestre; 
        c)  entro  il  5  gennaio  per  l'imposta  dovuta  nel  terzo
trimestre; 
        d)  entro  il  5  aprile  per  l'imposta  dovuta  nel  quarto
trimestre. 
    5. L'IRESA  e'  determinata,  sulla  base  dell'emissione  sonora
dell'aeromobile civile come indicata nelle norme sulla certificazione
acustica internazionale, nelle seguenti misure: 
        a) classe 1: euro 0,25 per  ogni  tonnellata  o  frazione  di
tonnellata per le prime 25 tonnellate e euro 0,33 per ogni successiva
tonnellata o frazione di peso  massimo  al  decollo  per  i  velivoli
subsonici a reazione e ad elica senza certificazione acustica; 
        b) classe 2: euro 0,19 per  ogni  tonnellata  o  frazione  di
tonnellata per le prime 25 tonnellate e euro 0,24 per ogni successiva
tonnellata o frazione di peso  massimo  al  decollo  per  i  velivoli
subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel  capitolo
2 dell'allegato XVI alla Convenzione internazionale  per  l'aviazione
civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 marzo 1948, n. 616; 
        c) classe 3: euro 0,06 per  ogni  tonnellata  o  frazione  di
tonnellata per le prime 25 tonnellate e euro 0,08 per ogni successiva
tonnellata o frazione di peso  massimo  al  decollo  per  i  velivoli
subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel  capitolo
3 dell'allegato XVI alla Convenzione citata  alla  lettera  b)  e  ad
elica muniti di certificazione acustica. 
    6. La Giunta regionale potra' elevare l'imposta fino al  15%  nel
caso in cui il decollo o l'atterraggio  dell'aeromobile  avvenga  nel
periodo e fasce orarie di  maggiore  utilizzazione,  individuate  dal
Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto. 
    7. La Giunta regionale dispone in merito: 
        a)  alle  modalita'  di  accertamento,  di  liquidazione,  di
riscossione,  di  recupero  e  di  rimborso   dell'imposta,   nonche'
all'applicazione delle sanzioni; 
        b) alla eventuale stipulazione di apposite convenzioni con le
societa' di gestione degli aeroporti, ovvero con i fiduciari  di  cui
all'art.7 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  novembre
1982, n.1085, per l'espletamento delle attivita' di cui alla  lettera
a)", violi l'art.117, secondo comma, lettera  e)  della  Costituzione
(che riserva alla competenza esclusiva dello  Stato  la  materia  del
sistema tributario) perche' prevede una decorrenza  anticipata  della
trasformazione  in  tributo  proprio  regionale  dell'imposta   sulle
emissioni sonore degli aeromobili; e violi l'art.119,  secondo  comma
della Costituzione, perche' non rispetta i  principi,  dettati  dalle
norme di legge statale (art.8 d.lgs. n.  68/2011),  di  coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario. 
6) L'art. 26 (Modifiche alla legge regionale 13 maggio  1996,  n.  8)
della legge in esame, nel novellare l'art. 7 della legge regionale n.
8/1996 (concernente «Norme sulla dirigenza e  sull'ordinamento  degli
Uffici del Consiglio regionale»), stabilisce, nel testo novellato del
citato art. 7 della legge regionale Calabria 13 maggio 1996 n.  8,  e
precisamente nel  comma  4  del  predetto  testo  novellato,  che  il
trattamento economico dei dirigenti di Area funzionale  sia  definito
dall'Ufficio di Presidenza. 
    Tale   disposizione   regionale,   consentendo   all'Ufficio   di
Presidenza del Consiglio Regionale di derogare alle disposizioni  del
CCNL del personale dirigente delle Regioni  ed  Autonomie  locali  in
materia di determinazione del trattamento economico, contrasta con le
disposizioni del titolo III del d.lgs.  n.  165/2001  (Contrattazione
collettiva e rappresentanza sindacale),  che  obbligano  al  rispetto
delle previsioni contrattuali e delle procedure da seguire in sede di
contrattazione collettiva. 
    Pertanto la norma, nella parte in cui deroga ai principi generali
di cui al d.lgs. n. 165/2011, viola l'articolo  117,  secondo  comma,
lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva
dello Stato la materia dell'ordinamento civile e, quindi, i  rapporti
di  impiego  pubblico  privatizzato  regolati  dalla   contrattazione
collettiva. 
    Lo  stesso  articolo  26  della  legge  in  esame,  inoltre,  nel
novellare l'art. 7-bis della legge regionale n.  8/1996  (concernente
«Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del  Consiglio
regionale»), stabilisce, nel testo novellato del  citato  art.  7-bis
della legge regionale Calabria 13 maggio 1996 n.8, che  le  strutture
speciali della Direzione Generale e  del  Segretariato  Generale  del
Consiglio  regionale  sono  composte  ciascuna  da  tre   unita'   di
personale,  due  dei  quali  possono  essere  esterni  alla  pubblica
amministrazione. 
    Il combinato disposto di detto art. 7-bis con il suddetto  art.7,
come  modificati  dalla  disposizione  in  esame,  nel  prevedere  un
ampliamento delle strutture e dei ruoli dirigenziali  con  oneri  che
non risultano quantificati e  di  cui  manca  la  relativa  copertura
finanziaria, contrasta con le disposizioni relative  al  contenimento
delle spese in materia  di  impiego  pubblico  di  cui  al  comma  28
dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010 il quale  dispone  che  «a  decorrere
dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63 e 64 del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e
successive  modificazioni,  gli  enti  pubblici  non  economici,   le
universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive  modificazioni
e integrazioni, le camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  possono  avvalersi  di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con  contratti
di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite  del  50  per
cento della spesa sostenuta per le stesse finalita'  nell'anno  2009.
Per le medesime amministrazioni la spesa  per  personale  relativa  a
contratti di formazione-lavoro, ad  altri  rapporti  formativi,  alla
somministrazione di lavoro,  nonche'  al  lavoro  accessorio  di  cui
all'articolo 70, comma 1,  lettera  d)  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
non puo' essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per  le
rispettive finalita'  nell'anno  2009.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente  comma  costituiscono  principi   generali   ai   fini   del
coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni,
le province autonome,  gli  enti  locali  e  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale.(...)»; contrasta, altresi', con le  disposizioni
in materia di turn over - costituenti principi - di cui  al  comma  7
dell'art. 66 del d.l. n. 112/2008, che nel  novellare  il  comma  102
dell'art. 3 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), dispone
che «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo
1,  comma  523,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  possono
procedere, per  ciascun  anno,  previo  effettivo  svolgimento  delle
procedure  di  mobilita',  ad  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato   nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento  di
quella relativa al personale cessato nell'anno  precedente.  In  ogni
caso il numero  delle  unita'  di  personale  da  assumere  non  puo'
eccedere, per ciascun anno, il 20  per  cento  delle  unita'  cessate
nell'anno precedente». 
    L'art. 26 della legge in esame determina, pertanto, la violazione
dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, che riserva allo Stato il
compito  di  fissare  i  principi  di  coordinamento  della   finanza
pubblica, in concreto nella specie fissati  con  le  norme  di  fonte
statale  sopra  richiamate  e  non  rispettati   dalla   disposizione
regionale in esame, che non tengono conto dei  limiti  fissati  dalle
predette norme statali di principio. 
    La suddetta norma, inoltre,  non  prevedendo  adeguata  copertura
finanziaria, determina la violazione dell'art.  81,  comma  4,  della
Costituzione. 
    In via di sintesi, si chiede che  l'ecc.ma  Corte  costituzionale
voglia dare risposta  affermativa  sulle  seguenti  questioni:  -  se
l'art. 26 (Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n.8)  della
legge della  Regione  Calabria  n.  47  del  23  dicembre  2011,  che
sostituisce il testo dell'art.7 della legge regionale 13 maggio 1996,
n.8 con un nuovo testo, nel quale al comma 4 e' previsto che  «4.  Il
trattamento economico dei dirigenti di Area  Funzionale  e'  definito
dall'Ufficio di Presidenza [del Consiglio regionale; n.d.r.]», e  che
inoltre sostituisce il testo dell'art. 7-bis della legge regionale 13
maggio 1996, n.8 con un nuovo testo, del seguente tenore: 
        "Art. 7-bis. - 1.  Le  strutture  speciali  del  Segretariato
Generale e della Direzione Generale [del Consiglio regionale; n.d.r.]
sono composte ciascuna da tre unita' di personale, di cui due possono
essere  esterni  alla  pubblica  amministrazione",  violi  -  con  la
richiamata disposizione che  detta  il  testo  novellato  dell'art.7,
comma 4 della legge della Regione Calabria 13  maggio  1996  n.  8  -
l'art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, che riserva
allo  Stato  la  materia  dell'ordinamento  civile  e,   quindi,   la
regolamentazione  dei  rapporti  di  pubblico  impiego   privatizzato
regolati dal codice civile e/o dalla contrattazione collettiva; -  se
il ricordato art.26 violi - con la richiamata disposizione che  detta
il testo novellato dell'art. 7-bis della legge della regione Calabria
13 maggio 1996 n. 8 - l'art. 117, terzo comma della Costituzione, che
riserva allo Stato la competenza a fissare i principi fondamentali in
materia di coordinamento della finanza pubblica, nella specie dettati
con l'art. 9, comma 28 del decreto-legge n. 78/2010 e con  l'art.  66
comma 7 del d.l. n. 112/2008, con le cui  disposizioni  contrasta  la
disposizione regionale de qua; - se il ricordato art.  26  -  con  la
disposizione da ultimo richiamata  -  violi  l'art.81,  quarto  comma
della Costituzione, perche' - pur prevedendo nuove o  maggiori  spese
per la sua applicazione (necessarie alla Regione per l'assunzione  ed
il  trattamento  economico  del  personale  delle   strutture   sopra
indicate) - non indica i mezzi per farvi fronte. 
7) L'art. 43 (Misure in  materia  di  trasporto  aereo)  della  legge
regionale in esame, al comma l prevede il ripianamento delle  perdite
relative all'anno 2010 della Societa'  di  Gestione  per  l'aeroporto
dello Stretto (SO.G.A.S.) S.p.A. per una spesa di euro 38.000  ed  al
comma 2 delibera la copertura di spesa pari a euro 400.000  necessari
alla sottoscrizione da parte della Regione Calabria  della  quota  di
aumento di capitale sociale della SO.G.A.S. S.p.A. 
    In via preliminare si osserva che entrambe le  misure  presentano
le caratteristiche di aiuti  di  Stato  la  cui  compatibilita'  deve
essere  rimessa  alla  valutazione  della  Commissione  europea.   La
SO.G.A.S. S.p.A., infatti opera in un settore, quello della  gestione
aeroportuale, aperto alla concorrenza di imprese pubbliche e private.
L'entita' relativamente esigua dei due aiuti, inoltre, non e' ragione
sufficiente ad escludere che vi sia una possibile  distorsione  degli
scambi tra gli Stati membri. 
    La mancata notifica alla Commissione europea  delle  disposizioni
contenute  nell'articolo  43  prima  della  loro  entrata  in  vigore
costituisce, pertanto, una violazione degli  obblighi  comunitari  in
materia di aiuti di Stato. 
    Va rilevato, inoltre, che la Commissione europea,  con  decisione
del 20 luglio 2010, ha avviato un procedura di indagine  formale  nei
confronti di  analoghe  iniziative  di  copertura  delle  perdite  di
SO.G.A.S. S.p.A. operate dagli azionisti pubblici della societa'  nel
periodo dal 2004 al 2005  e  regolarmente  notificate  dalla  Regione
Calabria ai sensi dell'articolo 108, par. 3 del TFUE. La  Commissione
ha ritenuto che tali misure, oltre ad  integrare  la  fattispecie  di
aiuti di Stato, presentino concreti elementi di incompatibilita'  con
le regole comunitarie in  materia.  L'indagine  ha,  altresi',  posto
sotto osservazione ulteriori coperture di perdite  relative  all'anno
2006 nonche' l'aumento di capitale  sociale  pari  a  curo  2.743.000
operato nel dicembre 2007  dai  soci  pubblici  che  non  sono  stati
oggetto di notifica alla Commissione europea. 
    Inoltre,  dalla  suddetta  decisione  della  Commissione  europea
emerge che,  relativamente  all'aumento  di  capitale,  le  autorita'
calabresi hanno garantito  alla  Commissione  la  non  attuazione  di
questa come di future analoghe  misure  prima  di  un  pronunciamento
dell'esecutivo comunitario sulla  natura  di  aiuto  di  Stato  della
stessa. La procedura di indagine formale e' a tutt'oggi in corso. 
    Per  le  suesposte  ragioni,  si  ritiene  che  le   disposizioni
contenute nell'articolo 43 non  debbono  trovare  pratica  attuazione
prima di una definitiva valutazione della Commissione. 
    La disposizione regionale, pertanto, nella parte in cui omette di
osservare l'obbligo di notifica dell'aiuto  previsto  dall'art.  108,
paragrafo 3, del TFUE, determina la violazione dell'art.  117,  primo
comma della Costituzione che impone il rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario alla potesta' legislativa regionale. 
    In via di sintesi, si chiede che  l'ecc.ma  Corte  costituzionale
voglia dare risposta  affermativa  sulla  seguente  questione:  -  se
l'art. 43 (Misure in materia di trasporto aereo)  della  legge  della
Regione Calabria n. 47 del 23 dicembre 2011, il quale prevede che «1.
Al fine di concorrere al ripianamento delle perdite relative all'anno
2010  della  Societa'  di  Gestione  per  l'Aeroporto  dello  Stretto
(SO.G.A.S) S.p.A. accertate in  sede  di  approvazione  del  relativo
bilancio nell'Assemblea dei soci nella seduta del 2 luglio  2011,  e'
autorizzata per l'esercizio finanziario  2012  la  spesa,  in  misura
proporzionale  alla  partecipazione  al  capitale  sociale,  di  euro
38.000,00 con allocazione all'UPB 2.3.01.06 dello stato di previsione
della spesa del bilancio 2012. 
    2. Per la sottoscrizione da parte della  Regione  Calabria  della
quota di aumento di capitale sociale della Societa' di  Gestione  per
l'Aeroporto dello Stretto (SO.G.A.S) S.p.a. deliberato dall'Assemblea
dei soci nella seduta del 2 luglio 2011, in misura proporzionale alla
partecipazione al capitale sociale, e'  autorizzata  per  l'esercizio
finanziario 2012 la spesa di euro 400.000,00 con allocazione  all'UPB
2.3.01.06 dello stato di previsione della spesa del  bilancio  2012»,
violi l'art. 117, primo comma della Costituzione  per  contrasto  con
l'ordinamento comunitario, perche' prevede misure che  presentano  le
caratteristiche degli aiuti  di  Stato  e  tuttavia  non  sono  state
notificate alla Commissione  europea  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art.108 par.3 del TFUE. 
8) L'art. 44 (Ente Fiera di Cosenza) della legge regionale  in  esame
dispone il contributo  regionale  straordinario  di  euro  150.000  a
parziale copertura delle spese correnti dell'Ente Fiera  di  Cosenza.
L'erogazione del contributo e' subordinata all'analogo e  contestuale
impegno da parte di tutti i  soggetti  istituzionali  soci  dell'Ente
Fiera - Provincia di Cosenza, Comune di Cosenza e Comune di Rende - a
coprire pro quota la restante parte delle spese correnti. 
    Si premette che la Comunicazione interpretativa della Commissione
europea per il settore fiere ed esposizioni (GUCE 1998, C  143,  pag.
2), in materia di servizi posti  in  essere  dagli  enti  fieristici,
riconosce il carattere commerciale delle  attivita'  degli  operatori
fieristici anche qualora questi agiscano  nella  forma  giuridica  di
enti autonomi senza scopo di lucro. Sulla stessa linea interpretativa
si e' mossa  la  giurisprudenza  comunitaria  che  ha  confermato  il
principio secondo il quale  le  attivita'  che  realizzano  lo  scopo
complessivo delle societa' Ente Fiera  sono  pienamente  contendibili
sul mercato degli operatori fieristici tale che  qualsiasi  beneficio
accordato dalla parte pubblica nei confronti dell'Ente medesimo  puo'
tradursi in un pregiudizio per  la  concorrenza  con  altri  soggetti
economici che operano nello stesso mercato. 
    Tanto premesso, la copertura  di  spese  correnti  operata  dalla
Regione con la disposizione in esame rientra nella fattispecie di cui
all'articolo  107  del  TFUE  concretizzandosi   in   un   aiuto   al
funzionamento distorsivo della concorrenza nel mercato di riferimento
e, per tale ragione, la misura dovrebbe essere  notificata  ai  sensi
dell'art. 108, par. 3 del TFUE. 
    La disposizione regionale, pertanto, nella parte in cui omette di
osservare l'obbligo di notifica dell'aiuto  previsto  dall'art.  108,
paragrafo 3, del TFUE, determina la violazione dell'art.  117,  primo
comma della Costituzione che impone il rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario alla potesta' legislativa regionale. 
    In via di sintesi, si chiede che  l'ecc.ma  Corte  costituzionale
voglia dare risposta  affermativa  sulla  seguente  questione:  -  se
l'art.44 (Ente Fiera di Cosenza) della legge della  Regione  Calabria
n. 47 del 23 dicembre 2011, il quale  prevede  che  «1.  Al  fine  di
consentire la copertura di una parte delle mensilita'  arretrate  per
il  personale  dell'Ente  Fiera  di  Cosenza   e'   autorizzato   per
l'esercizio  finanziario  2012,  con   specifica   destinazione,   il
contributo  straordinario  di  euro   150.000.00   allocato   all'UPB
2.2.03.02  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del   bilancio
medesimo. 
    2. L'erogazione del contributo di  cui  al  precedente  comma  e'
subordinata alla contestuale  compartecipazione  alle  spese  per  la
quota loro spettante, da parte dei soci fondatori  e  in  particolare
dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza, del Comune di Cosenza  e
del Comune di Rende», violi l'art.117, primo comma della Costituzione
per contrasto con l'ordinamento comunitario, perche'  prevede  misure
che presentano le caratteristiche degli aiuti di Stato e tuttavia non
sono state notificate alla Commissione europea ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art.108 par.3 del TFUE. 
9) L'art. 52 (Disposizioni finanziarie diverse), comma 4, della legge
in esame, stabilisce  che  la  Giunta  regionale  e'  autorizzata,  a
domanda dell'interessato, a rinnovare i contratti  di  collaborazione
al  personale  gia'  assegnato  all'Osservatorio  per   il   turismo,
attualmente in servizio  presso  il  Dipartimento  Turismo,  Sport  e
Spettacolo. 
    Tale disposizione regionale contrasta con l'art. 7, comma 6,  del
d.lgs. n. 165/2001 in base al quale, per esigenze cui non possono far
fronte  con  personale  in  servizio,  le  amministrazioni  pubbliche
possono conferire incarichi  individuali,  con  contratti  di  lavoro
autonomo, di natura  occasionale  o  coordinata  e  continuativa,  ad
esperti  di   particolare   e   comprovata   specializzazione   anche
universitaria, in presenza dei presupposti di  legittimita'  indicati
nel medesimo comma 6 dell' articolo 7 citato. 
    Tale comma cosi' testualmente dispone: «6. Per esigenze  cui  non
possono far fronte con  personale  in  servizio,  le  amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con  contratti  di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata  e  continuativa,
ad  esperti  di  particolare  e  comprovata  specializzazione   anche
universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita': 
        a)  l'oggetto  della  prestazione  deve  corrispondere   alle
competenze    attribuite     dall'ordinamento     all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e  determinati  e  deve
risultare    coerente    con    le    esigenze    di    funzionalita'
dell'amministrazione conferente; 
        b) l'amministrazione  deve  avere  preliminarmente  accertato
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno; 
        c)  la  prestazione  deve  essere  di  natura  temporanea   e
altamente qualificata; 
        d) devono essere preventivamente determinati  durata,  luogo,
oggetto e compenso della collaborazione. 
    Si prescinde  dal  requisito  della  comprovata  specializzazione
universitaria in caso di stipulazione di contratti di  collaborazione
di natura occasionale o coordinata e continuativa per  attivita'  che
debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o  albi  o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello  spettacolo,  dei
mestieri artigianali o dell'attivita' informatica nonche' a  supporto
dell'attivita' didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento,
compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276,  purche'
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  ferma
restando la  necessita'  di  accertare  la  maturata  esperienza  nel
settore. 
    Il  ricorso  a   contratti   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa per lo svolgimento di funzioni  ordinarie  o  l'utilizzo
dei  collaboratori  come   lavoratori   subordinati   e'   causa   di
responsabilita' amministrativa per il dirigente che  ha  stipulato  i
contratti.  Il  secondo  periodo  dell'articolo  1,  comma   9,   del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'  soppresso.  Si  applicano  le
disposizioni  previste  dall'articolo  36,  comma  3,  del   presente
decreto.». 
    Come appare evidente, la disposizione regionale de qua prescinde,
nell'autorizzare  il  rinnovo  dei  contratti  di  collaborazione  de
quibus, dai requisiti prescritti dal citato art.  7,  comma  6  della
ricordata legge statale, che detta tra l'altro principi in materia di
coordinamento della finanza pubblica, ai quali la  regione  non  puo'
derogare. 
    La norma regionale, inoltre, si pone in contrasto  con  l'art.  9
del d.l. n. 78/2010 (recante «Contenimento delle spese in materia  di
impiego  pubblico»)  il  quale,   fissando   principi   generali   di
coordinamento  della  finanza  pubblica,  cui  le   regioni   debbono
adeguarsi,  prevede  che  le   pubbliche   amministrazioni   «possono
avvalersi di personale a tempo determinato o con  convenzioni  ovvero
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite
del 50 per cento  della  spesa  sostenuta  per  le  stesse  finalita'
nell'anno 2009». 
    Pertanto, la  suddetta  norma  nella  parte  in  cui  prevede  un
generico rinnovo contrattuale e a domanda  degli  interessati,  senza
una preventiva valutazione, da parte della Regione, della  necessita'
di avvalersi di detto personale, viola  l'art.  117,  secondo  comma,
lettera l), della Costituzione,  il  quale  riserva  alla  competenza
esclusiva dello Stato la materia  dell'ordinamento  civile  e,  nella
parte in cui non prevede un contenimento della  spesa  di  personale,
l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, che riserva  allo  Stato
la fissazione dei principi in materia di coordinamento della  finanza
pubblica, dettati con le norme statali sopra richiamate, ai quali  la
regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. 
    In via di sintesi, si chiede che  l'ecc.ma  Corte  costituzionale
voglia dare risposta  affermativa  sulle  seguenti  questioni:  -  se
l'art.52 (Disposizioni finanziarie  diverse),  comma  4  della  legge
della Regione Calabria n. 47 del 23 dicembre 2011, il  quale  prevede
che «4. La Giunta regionale e' autorizzata a  rinnovare  fino  al  31
dicembre  2012,  a   domanda   dell'interessato,   i   contratti   di
collaborazione  al  personale  gia'  assegnato  all'Osservatorio  del
Turismo e attualmente in servizio  presso  il  Dipartimento  Turismo,
Sport, Spettacolo e Politiche Giovanili per la gestione  del  sistema
informativo turistico di  cui  all'art.10  della  legge  regionale  5
maggio 2008, n.8. Alla relativa copertura finanziaria si provvede con
le risorse allocate all'UPB 2.2.01.04 (capitolo 22010415) dello stato
di previsione  della  spesa  di  bilancio  per  l'anno  2012»,  violi
l'art.117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, che  riserva
alla competenza esclusiva dello  Stato  la  materia  dell'ordinamento
civile (nella quale rientra anche la regolamentazione delle modalita'
di affidamento e rinnovo dei contratti di collaborazione de quibus) e
l'art.117, terzo comma della Costituzione, che riserva allo Stato  la
fissazione dei principi in materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica, dettati con l'art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 e  con
l'art. 9, comma 28 del  d.l.  n.  78/2010  (convertito  in  legge  n.
122/2010), e con i quali la normativa regionale in esame si  pone  in
contrasto. 
10) L'art. 55 (Differimento  termini  del  Piano  di  stabilizzazione
legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4) della legge in esame, relativo
al piano di stabilizzazione del personale appartenente ai  lavoratori
socialmente utili, al comma I  riproduce  la  disposizione  contenuta
nell'art. 16 della l.r. n. 34/2010, modificando il termine finale per
l'attuazione del piano di  stabilizzazione  precedentemente  previsto
(31 dicembre 2011) e posticipandolo al 31 dicembre 2014. 
    Sul punto va rilevato che il Governo aveva gia' impugnato  l'art.
16 della legge n. 34/2010 nella parte in cui fissava al  31  dicembre
2011  l'attuazione  del  piano  regionale  di   stabilizzazione   del
personale appartenente ai lavoratori  socialmente  utili,  e  che  la
Corte  costituzionale,  con  sentenza  n.  310/2011,  ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del suddetto art. 16  precisando  che
«la proroga del termine finale (...), produce l'effetto di  sottrarre
le suddette stabilizzazioni ai vincoli previsti dall'art.  17,  comma
10, del d.l. n.  78  del  2009,  in  quanto  le  normative  regionali
prorogate, anteriori al 2009, non  prevedevano  alcuno  dei  suddetti
vincoli.». 
    Pertanto, la suddetta disposizione regionale, nella parte in  cui
proroga  nuovamente  i  termini  per  l'attuazione   del   piano   di
stabilizzazione del suddetto personale contrasta con l'art. 17, comma
10,  del  d.l.  n.  78/2009,  il  quale  non  consente  una  generica
salvaguardia di tutte le stabilizzazioni,  anche  se  programmate  ed
autorizzate   ma   prevede   che   «Nel   triennio   2010-2012,    le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della  programmazione
triennale del fabbisogno  nonche'  dei  vincoli  finanziari  previsti
dalla normativa vigente in materia di assunzioni  e  di  contenimento
della spesa di  personale  secondo  i  rispettivi  regimi  limitativi
fissati dai documenti di finanza pubblica, e per  le  amministrazioni
interessate, previo espletamento della procedura di cui  all'articolo
35, comma 4, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni, possono bandire concorsi per le  assunzioni
a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore  al  40
per  cento  dei  posti  messi  a  concorso,  per  il  personale   non
dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo  1,  commi
519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n.  296  e  all'articolo  3,
comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». 
    L'art.  55  in  esame,  pertanto,  determina  la  violazione  dei
principi di coordinamento della finanza pubblica ai quali,  ai  sensi
dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, la  regione,  pur
nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. 
    In via di sintesi, si chiede che  l'ecc.ma  Corte  costituzionale
voglia dare risposta affermativa sul seguente quesito: - se  l'art.55
(Differimento termini del Piano di stabilizzazione legge regionale 30
gennaio 2001, n.4), comma 1, della legge della Regione Calabria n. 47
del 23 dicembre 2011, il quale prevede che «1. Il termine finale  per
l'attuazione del piano di stabilizzazione  previsto  dall'articolo  8
della legge regionale 30 gennaio 2001, n.4, come modificato da ultimo
dalla legge regionale 28 aprile 2008 n. 14, e' fissato al 31 dicembre
2014», violi l'art.117, terzo comma della Costituzione,  che  riserva
allo Stato la fissazione dei principi  in  materia  di  coordinamento
della  finanza  pubblica,  dettati  con  l'art.17,  comma   10,   del
decreto-legge n.78/2009 (convertito con modificazioni  con  legge  n.
102/2009), e con i quali la normativa regionale in esame si  pone  in
contrasto. 
    Inoltre  risultano   costituzionalmente   illegittime   ulteriori
disposizioni in materia sanitaria dettate dalla legge  della  regione
Calabria n. 47 del 23 dicembre 2011. 
    E' opportuno premettere che la Regione Calabria, per la quale  e'
stata verificata una situazione di disavanzi  nel  settore  sanitario
tale da generare uno squilibrio economico-finanziario che compromette
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ha  stipulato,  il
17  dicembre  2009,  un  accordo  con  i  Ministri  della  Salute   e
dell'Economia e delle Finanze, comprensivo del Piano di  rientro  dal
disavanzo sanitario, che individua gli interventi  necessari  per  il
perseguimento dell'equilibrio  economico  nel  rispetto  dei  livelli
essenziali di assistenza, ai sensi dell'art. 1 comma 180, della legge
n. 311 del 2004 ( legge finanziaria 2005). 
    Con la delibera della Giunta regionale n. 845 del 2009 sono state
poi approvate le «Proposte tecniche per  l'integrazione/modifica  del
piano di razionalizzazione e riqualificazione del Servizio  Sanitario
Regionale della Regione Calabria» che costituiscono parte  integrante
dell'Accordo sul Piano di rientro del 17 dicembre 2009. 
    La  Regione  Calabria,  peraltro,  non  avendo   realizzato   gli
obiettivi previsti dal Piano di rientro nei tempi e nelle  dimensioni
di cui  all'art.  1,  comma  180,  della  legge  n.  311/04,  nonche'
dell'intesa Stato - Regioni del  23  marzo  2005,  e  dai  successivi
interventi legislativi in materia, e' stata  commissariata  ai  sensi
dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, in  attuazione
dell'art. 120 della Costituzione, nei  modi  e  nei  termini  di  cui
all'art. 8, comma 1, della legge n. 131/2003. 
    Nella seduta del  30  luglio  2010,  infatti,  il  Consiglio  dei
Ministri ha deliberato la nomina  del  Commissario  ad  acta  per  la
realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel  settore
sanitario  della  Regione  Calabria,  individuando  lo  stesso  nella
persona del Presidente della Regione pro tempore. 
    Cio' premesso la legge in esame  presenta  i  seguenti  ulteriori
profili di incostituzionalita': 
11) l'art. 32 (Modifiche all'art.1 della legge regionale  7  dicembre
2007, n.26) della legge in esame apporta modifiche all'art.  1  della
l.r. n. 26/2007, concernente l'istituzione  dell'autorita'  regionale
denominata «Stazione Unica Appaltante». 
    In particolare la disposizione regionale in esame, modificando il
comma 4 dell'articolo 1 della l.r. n. 26/2007,  prevede  l'incremento
da una a tre delle «sezioni tecniche» della Stazione Unica Appaltante
(SUA), e, introducendo il comma 4-bis dopo il comma  4  del  medesimo
art. 1 della stessa legge, dispone che «per ogni Sezione  tecnica  e'
previsto un dirigente equiparato a quello di  servizio  della  Giunta
regionale»  ed  inoltre,   introducendo   l'ulteriore   comma   4-ter
(meramente conseguenziale), dispone che «Il Direttore generale  della
Stazione Unica Appaltante e' autorizzato  ad  apportare  le  relative
modifiche al  regolamento  di  organizzazione,  in  deroga  a  quanto
previsto al comma 1 dell'art. 2». L'art. 32 in esame precisa  inoltre
che le modifiche apportate non comportano «oneri aggiuntivi a  carico
del bilancio regionale». 
    La disposizione in esame,  che  prevede  l'istituzione  di  nuove
strutture  amministrative  e  di  ulteriori  posizioni  dirigenziali,
omettendo di quantificare gli inevitabili oneri da essa  derivanti  e
omettendo altresi' di  individuare  i  relativi  mezzi  di  copertura
finanziaria, viola l'art. 81, quarto comma, della Costituzione. 
    In via di sintesi, si chiede che  l'ecc.ma  Corte  costituzionale
voglia dare risposta  affermativa  sulla  seguente  questione:  -  se
l'art.32 (Modifiche all'art. 1 della legge regionale 7 dicembre 2007,
n. 26) della legge della Regione Calabria n. 47 del 23 dicembre 2011,
il quale prevede che «1. Al  comma  1  dell'articolo  1  della  legge
regionale 7  dicembre  2007,  n.  26,  sono  apportate,  senza  oneri
aggiuntivi a carico del bilancio regionale, le seguenti modifiche: 
        a)  le  parole  "tre  Sezioni"  sono  sostituite  da  "cinque
Sezioni" e la parola "una tecnica" e' sostituita da "tre tecniche"; 
        b) Dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: 
        "4-bis. Le sezioni tecniche sono dedicate: 
          una all'acquisizione di beni e forniture di servizi per  il
servizio sanitario regionale; 
          una all'acquisizione di beni e forniture di servizi per  le
pubbliche amministrazioni; 
          una alla realizzazione di lavori ed opere pubbliche. 
    Tali  sezioni  provvedono,  per  conto  dei   soggetti   di   cui
all'articolo  1,  allo  svolgimento  delle  attivita'  necessarie   a
garantire  la  verifica  dei  bandi  di   gara   e   della   relativa
documentazione tecnica predisposta dalle stazioni appaltanti  nonche'
all'espletamento  delle  procedure  di  affidamento   dei   contratti
pubblici. Per ogni sezione tecnica e' inoltre previsto  un  dirigente
equiparato a quello di servizio della Giunta regionale. 
    4-ter. Il Direttore generale della Stazione Unica  Appaltante  e'
autorizzato ad apportare le  relative  modifiche  al  regolamento  di
organizzazione, in deroga a quanto previsto al comma 1  dell'articolo
2»,  violi  l'art.81,  quarto  comma  della  Costituzione,   perche',
incrementando da una a tre le «sezioni tecniche» della Stazione Unica
Appaltante (SUA) per l'acquisizione dei beni  e  servizi  nell'ambito
sanitario regionale, prevedendo l'assunzione di tre dirigenti, omette
di quantificare  gli  inevitabili  oneri  derivanti  dall'istituzione
delle nuove sezioni  tecniche  (e,  in  particolare,  dal  costo  del
personale necessario al funzionamento delle stesse) e di  individuare
i relativi mezzi di copertura. 
12) L'art. 50 (Copertura dei  debiti  pregressi  e  razionalizzazione
della spesa, di cui alla legge 29  marzo  1999,  n.  8)  della  legge
regionale in esame garantisce la  copertura  finanziaria  dei  debiti
contratti dalla Regione nei confronti  dei  beneficiari  della  legge
regionale n. 8/1999, che prevede provvidenze in  favore  di  soggetti
affetti da determinate patologie. 
    Tale disposizione  della  Regione  Calabria,  che  garantisce  ai
propri residenti livelli di assistenza ulteriori  rispetto  a  quelli
stabiliti a livello  nazionale,  interferisce  con  l'attuazione  del
Piano di rientro, affidata al Commissario  ad  acta  con  il  mandato
commissariale del 30 luglio 2010. 
    Tale disposizione regionale e', pertanto, incostituzionale  sotto
un duplice aspetto: 
        a)  essa  interferisce  con  le  funzioni  commissariali,  in
violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.  Al  riguardo  codesta
ecc.ma  Corte  costituzionale,  nella  sentenza  n.  78   del   2011,
richiamando i principi gia' espressi nella sentenza n. 2 del 2010, ha
precisato che anche qualora non sia ravvisabile un diretto  contrasto
con i poteri del commissario, ma ricorra comunque una  situazione  di
interferenza sulle funzioni commissariali, tale situazione e'  idonea
ad integrare la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. 
    Secondo tale sentenza in particolare «l'operato  del  commissario
ad  acta,  incaricato  dell'attuazione  del  piano  di  rientro   dal
disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la  Regione
interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia  degli
organi regionali, essendosi questi ultimi  sottratti  -  malgrado  il
carattere vincolante (art. l, comma 796, lettera b), della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007»)
dell'accordo concluso dal Presidente della Regione - ad  un'attivita'
che pure e' imposta  dalle  esigenze,  della  finanza  pubblica.  E',
dunque, proprio tale dato  -  in  uno  con  la  constatazione  che  l
'esercizio del potere sostitutivo e',  nella  specie,  imposto  dalla
necessita'  di  assicurare  la  tutela  dell'unita'  economica  della
Repubblica,  oltre  che  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual  e'  quello
alla salute - a legittimare la conclusione secondo  cui  le  funzioni
amministrative del commissario, ovviamente fino  all'esaurimento  dei
suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere  poste
al riparo da ogni interferenza degli organi regionali». 
        b) Inoltre la  medesima  disposizione,  oltre  ad  effettuare
senza alcuna legittimazione il menzionato intervento  in  materia  di
organizzazione  sanitaria,  in  luogo  del   Commissario   ad   acta,
interviene in materia senza rispettare i vincoli posti dal  Piano  di
rientro dal disavanzo sanitario. 
    Ne consegue la  lesione  dei  principi  fondamentali  diretti  al
contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all'art. 2,  commi
80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali in costanza  di
Piano di  rientro  e'  preclusa  alla  regione  l'adozione  di  nuovi
provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del  piano,
essendo le previsioni dell'Accordo e del  relativo  Piano  vincolanti
per la regione stessa. La disposizione regionale  in  esame  pertanto
viola l'art. 117, terzo  comma  Cost.,  in  quanto  contrasta  con  i
principi  fondamentali  della  legislazione  statale  in  materia  di
coordinamento  della   finanza   pubblica.   Codesta   ecc.ma   Corte
costituzionale con le sentenze n. 100 e n. 141 del  2010  ha  infatti
ritenuto che le norme statali (quale l'art. 1, comma 796,  lett.  b),
della legge n. 296 del 2006)  che  hanno  «reso  vincolanti,  per  le
Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli
atti di programmazione necessari per il perseguimento dell'equilibrio
economico, oggetto degli accordi di cui all'art. 1, comma 180,  della
legge 30 dicembre 2004, n.  311»,  possono  essere  qualificate  come
espressione di un  principio  fondamentale  diretto  al  contenimento
della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato
principio di coordinamento della finanza pubblica. In particolare con
la sentenza n. 141 del 2010 codesta ecc.ma  Corte  costituzionale  ha
giudicato incostituzionale la l.r. Lazio n. 9 del 2009, che istituiva
nell'ambito  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  un  nuovo  tipo  di
distretti  socio-sanitari,   definiti   «montani»   (con   rispettivi
ospedali, servizio di eliambulanza, e possibilita' di  derogare  alla
normativa  in  materia  di  organizzazione  del  servizio   sanitario
regionale  e  di  contenimento  della  spesa  pubblica)   in   quanto
«l'autonomia legislativa concorrente delle regioni nel settore  della
tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione  del
servizio sanitario puo' incontrare limiti alla luce  degli  obiettivi
della finanza pubblica e del contenimento della spesa». 
        c) Sotto un ulteriore  (terzo)  profilo  la  disposizione  in
esame, inoltre, omettendo di quantificare gli  inevitabili  oneri  da
essa derivanti  e  di  individuare  i  relativi  mezzi  di  copertura
finanziaria, viola l'art. 81, quarto comma, della Costituzione. 
    In via di sintesi,  voglia  l'ecc.ma  Corte  costituzionale  dare
risposta  affermativa  sulle  seguenti  questioni:  -   se   l'art.50
(Copertura dei debiti pregressi e razionalizzazione della  spesa,  di
cui alla legge 29 marzo1999, n.8) della legge della Regione  Calabria
n. 47 del 23 dicembre 2011, il quale  prevede  che  «1.  Al  fine  di
garantire la copertura finanziaria  dei  debiti  pregressi  contratti
dalla regione nei confronti dei beneficiari della legge regionale  29
marzo 1999, n. 8  (Provvidenze  in  favore  di  soggetti  affetti  da
particolari patologie), quantificati a tutto il 31  dicembre  2010  a
seguito dell'avvenuta ricezione da parte  delle  ASP  dei  rendiconti
definitivi, e' autorizzata per il biennio 2012-2013 la spesa di  euro
3.015.935,06 allocata all'UPB 6.1.02.01  dello  stato  di  previsione
della spesa del bilancio 2012. 
    2. Per l'annualita'  2012  la  spesa  autorizzata  a  valere  sul
capitolo 61020111 per un importo di euro 2.018.323,93 e' riferita  al
debito contratto a tutto il 31 dicembre 2009. 
    3. Il dipartimento competente  e'  tenuto  ad  effettuare,  prima
dell'erogazione delle relative somme, tutti i controlli necessari sul
possesso dei requisiti e  sulla  conformita'  delle  richieste  degli
aventi diritto al dettato della legge regionale 29 marzo 1999 n. 8  e
successive modifiche ed integrazioni. 
    4. Alla legge regionale 29 marzo 1999, n.  8  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
        a) all'articolo 1, comma2 alla  lettera  a,  dopo  le  parole
"all'estero" sono aggiunte le seguenti parole "che non siano fruibili
presso il Servizio Sanitario Regionale" e sono eliminate  le  lettere
e) e f); 
        b) all'articolo 3, comma l, seconda alinea, le  parole  "euro
50,00" sono sostituite dalle parole "euro 40,00"; 
        c) all'articolo 3, comma 1, terza  alinea,  le  parole  "lire
3.200.000" sono sostituite dalle parole "euro 1.500,00" e  le  parole
"lire 4.800.000" sono sostituite dalle parole "euro 2.500,00"; 
        d) all'art. 3, comma 2,  le  parole  "per  l'assistito"  sono
sostituite colle parole "al comma 1" 
        e) l'articolo 4 e' abrogato; 
        f) all'art.5, comma 4, le  parole  "equipollenti"  e  "ticket
relativi a pedaggi autostradali" sono soppresse; 
        g) all'articolo 6, comma 3,  sono  aggiunte  le  parole:  "Lo
stanziamento di competenza allocato in ciascun esercizio  finanziario
sul pertinente capitolo di spesa  costituisce  in  ogni  caso  limite
massimo ed inderogabile all'assunzione di obbligazioni giuridicamente
vincolanti nei confronti dei beneficiari."; 
        h) all'art.7 e' aggiunto il seguente comma: "2. Nel  caso  di
insufficienza  delle  risorse  finanziarie  allocate  nel  pertinente
capitolo di spesa rispetto alle richieste  pervenute,  il  competente
dipartimento, anche attraverso apposito regolamento da emanare  entro
sessanta  giorni  dall'approvazione  della  presente  legge,   adotta
criteri di selezione che privilegino i soggetti  economicamente  piu'
deboli", 
    violi  l'art.120,  secondo  comma  della  Costituzione,   perche'
l'applicazione della disposizione regionale  in  esame  comporta  una
interferenza con l'esercizio delle funzioni del Commissario  ad  acta
nominato ai sensi dell'art.120, secondo comma  citato  ed  incaricato
dell'attuazione  del  piano  di  rientro  dal   disavanzo   sanitario
previamente concordato tra lo Stato  e  la  Regione  Calabria;  -  se
l'art.50 in esame violi l'art.117, terzo  comma  della  Costituzione,
che riserva allo Stato la  fissazione  dei  principi  in  materia  di
coordinamento  della  finanza  pubblica,  dettati  nella  specie  con
l'art.2,  commi  80  e  95,  della  legge  n.  191/2009,  diretti  al
contenimento  della  spesa  pubblica  sanitaria  e  con  i  quali  la
normativa regionale in esame si pone in contrasto; - se  l'art.50  in
esame violi l'art.81, quarto comma della Costituzione, perche' omette
di  quantificare  gli   inevitabili   oneri   derivanti   dalla   sua
applicazione  e  di  individuare  i  relativi  mezzi   di   copertura
finanziaria.