P.Q.M. 
 
    Ritenuta la rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
questione proposta, solleva questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 186-bis, comma 6, del d.lgs n. 285/1992 (c.d. codice  della
strada) nella parte in cui nel richiamare «le disposizioni di cui  ai
commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'art. 186» omette di  richiamare  anche  il
comma 9-bis del medesimo art. 186, per disparita' di  trattamento  e,
dunque, per contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 27,  comma
3, della Costituzione  della  Repubblica  Italiana,  in  relazione  a
quanto previsto per le medesime categorie di soggetti  dal  combinato
disposto delle norme di cui al comma 1 terzo  capoverso  e  al  comma
8-bis dell'art. 187 dello stesso d.lgs. n. 285/1992. 
    Per  l'effetto,  rimette  la  predetta   questione   alla   Corte
costituzionale; 
    Ordina la trasmissione degli atti  alla  Corte  costituzionale  e
sospende il giudizio in corso; 
    Dispone che della presente ordinanza sia  data  comunicazione  al
Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle Camere. 
        Bolzano, 9 dicembre 2011 
 
                         Il giudice: Busato