P.Q.M. Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione proposta, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186-bis, comma 6, del d.lgs n. 285/1992 (c.d. codice della strada) nella parte in cui nel richiamare «le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'art. 186» omette di richiamare anche il comma 9-bis del medesimo art. 186, per disparita' di trattamento e, dunque, per contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 27, comma 3, della Costituzione della Repubblica Italiana, in relazione a quanto previsto per le medesime categorie di soggetti dal combinato disposto delle norme di cui al comma 1 terzo capoverso e al comma 8-bis dell'art. 187 dello stesso d.lgs. n. 285/1992. Per l'effetto, rimette la predetta questione alla Corte costituzionale; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone che della presente ordinanza sia data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle Camere. Bolzano, 9 dicembre 2011 Il giudice: Busato