P.Q.M. 
 
    Il Tribunale, visti gli artt. 134 Cost e 23 n. 87/1953; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale,  nei  termini  di  cui  in  motivazione,
dell'art. 275, comma 3, c.p.p.  nella  parte  in  cui  prescrive  che
quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in  ordine  a  delitti
commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis c.p. e'
applicata la misura cautelare della custodia in  carcere,  salvo  che
siano  acquisiti  elementi  dai  quali  risulti  che  non  sussistono
esigenze cautelari, non fa salva l'ipotesi  in  cui  siano  acquisiti
elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali  risulti
che le  esigenze  cautelari  possono  essere  soddisfatte  con  altre
misure. 
    Sospende il presente procedimento. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei  ministri  e
comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e  della  Camera
dei deputati. 
 
        Cosi' deciso in Lecce il 10 febbraio 2012 
 
                 Il Presidente estensore: M.Piccinno