P. Q. M. Visti gli artt. 79, comma 1 cod. proc. amm., 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 22, comma 2 legge Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39, per contrasto con l'art. 117, commi 2, lett. s) e 6 della Costituzione e con l'art. 195, comma 2, lett. g) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso; Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente della Giunta regionale della Regione Puglia e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Regione Puglia; Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. Cosi' deciso in Bari nella Camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012. Il presidente: Allegretta L'estensore: Cocomile