P. Q. M. 
 
    Visti  gli  artt.  79,  comma  1  cod.  proc.   amm.,   1   legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87,
riservata ogni altra pronuncia in rito, nel  merito  e  sulle  spese,
ritenuta rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
costituzionalita' dell'art. 22,  comma  2  legge  Regione  Puglia  28
dicembre 2006, n. 39, per contrasto con l'art. 117, commi 2, lett. s)
e 6 della Costituzione e con l'art. 195, comma 2, lett. g)  d.lgs.  3
aprile 2006, n. 152, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso; 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti e al Presidente della  Giunta  regionale  della
Regione Puglia e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale
della Regione Puglia; 
    Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 
    Cosi' deciso in Bari nella Camera di consiglio del giorno 7 marzo
2012. 
 
                      Il presidente: Allegretta 
 
 
                                                L'estensore: Cocomile