P.Q.M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11-quater comma 4° del D.L. 30.09.2005 n. 203, convertito in legge 02.12.2005 n. 248 in relazione all'art. 77 della Costituzione, per essere stata la relativa disposizione, gia' rubricata coma art. 2 del D.L. n. 211/2005, inserita nel corso del procedimento di conversione di altro decreto-legge (n. 203/2005), avente ad oggetto materie diverse e perseguente tutt'altre finalita'. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il presente procedimento sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Dispone, altresi', che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti di Camera e Senato. Cosi' deciso in Roma, addi' 13 marzo-25 maggio 2012. Il Presidente: Adamo