P.Q.M. 
 
    Visti gli artt. 134 della Costituzione  e  23  e  seguenti  della
legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara rilevante  e  non  manifestamente
infondata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
11-quater comma 4° del D.L. 30.09.2005 n. 203,  convertito  in  legge
02.12.2005 n. 248 in relazione all'art. 77  della  Costituzione,  per
essere stata la relativa disposizione, gia' rubricata coma art. 2 del
D.L. n. 211/2005, inserita nel corso del procedimento di  conversione
di altro decreto-legge  (n.  203/2005),  avente  ad  oggetto  materie
diverse e perseguente tutt'altre finalita'. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
Costituzionale e sospende il presente procedimento sino all'esito del
giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Dispone, altresi', che la presente ordinanza  sia  notificata,  a
cura della cancelleria, alle parti ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti di Camera e Senato. 
    Cosi' deciso in Roma, addi' 13 marzo-25 maggio 2012. 
 
                        Il Presidente: Adamo