P. Q. M. 
 
    Cautelarmente e non definitivamente pronunciando sul  ricorso  in
epigrafe: 
        a) visti gli artt. 134  della  Costituzione;  1  della  legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11  marzo  1953,
n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 252, della legge n.
296 del 2006, in relazione agli articoli 3 e 97  della  Costituzione,
nella parte in cui si applica alle concessioni per la realizzazione e
gestione  delle  infrastrutture  per  la  nautica  da  diporto   gia'
rilasciate alla data della sua entrata in vigore, nei sensi di cui in
motivazione; 
        b) accoglie la domanda cautelare nei sensi e limiti di cui in
motivazione e compensa le spese della fase cautelare; 
        c) dispone la sospensione del presente giudizio; 
        d) ordina l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale; 
        e) ordina che  a  cura  della  segreteria  della  sezione  la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata  ai  Presidenti  delle
Camere dei deputati e del Senato della Repubblica; 
        f)  riserva  alla   decisione   definitiva   ogni   ulteriore
statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese. 
    Cosi' deciso in Roma nella Camera  di  consiglio  del  giorno  15
maggio 2012. 
 
                        Il Presidente: Volpe 
 
 
                                             L'estensore: De Nictolis