P.Q.M. A norma degli artt. 137 cost. e 23 legge n. 87 del 1953, dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell' art. 15-nonies d.lgs. n. 502 del 1992, in combinato disposto con 1' art. 16 d.lgs. n. 503 del 1992, nella parte in cui prevedono per la dirigenza sanitaria la facolta' di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo per essi previsti, e cioe' fino al sessantasettesimo anno d' eta', e non la facolta' di permanere in servizio, su istanza dell'interessato, fino al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo», con il limite di permanenza del settantesimo anno di eta' e l'altro di non dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti», in riferimento agli artt. 38, comma e 3, comma 1, cost.; Sospende il presente giudizio; Ordina alla cancelleria di trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, e di notificarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Genova, addi' 18 maggio 2012 Il Presidente e relatore: De Angelis