P.Q.M. 
 
    A norma degli artt. 137 cost. e 23 legge n. 87 del 1953, dichiara
non manifestamente infondata la questione di costituzionalita'  dell'
art. 15-nonies d.lgs. n. 502 del 1992, in combinato disposto  con  1'
art. 16 d.lgs. n. 503 del 1992, nella parte in cui prevedono  per  la
dirigenza sanitaria la facolta' di permanere in servizio, con effetto
dalla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992,  per  un
periodo massimo  di  un  biennio  oltre  i  limiti  di  eta'  per  il
collocamento  a  riposo  per  essi  previsti,   e   cioe'   fino   al
sessantasettesimo anno d' eta', e non la  facolta'  di  permanere  in
servizio,  su  istanza  dell'interessato,  fino   al   maturare   del
quarantesimo anno di servizio effettivo», con il limite di permanenza
del settantesimo anno di eta' e  l'altro  di  non  dar  luogo  ad  un
aumento del numero dei dirigenti»,  in  riferimento  agli  artt.  38,
comma e 3, comma 1, cost.; 
    Sospende il presente giudizio; 
    Ordina alla cancelleria  di  trasmettersi  gli  atti  alla  Corte
costituzionale; 
    Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza  alle
parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, e di notificarla ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento. 
        Genova, addi' 18 maggio 2012 
 
                Il Presidente e relatore: De Angelis