P.Q.M. Solleva d'ufficio, dichiarandola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui prevede che «gli onorari dovuti (...) all'ausiliario del magistrato, sono prenotati a debito, a domanda, se non e' possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione» invece che «anticipati dall'erario», per violazione dell'art. 3 della Costituzione. Sospende la decisione sulla richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dal consulente tecnico dell'ufficio in attesa della decisione della Corte costituzionale. Ordina che, a cura della cancelleria, siano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale, questo provvedimento sia notificato alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicato ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Caltanissetta, addi' 23 febbraio 2012 Il Presidente: Claudio Dell'Acqua