P.Q.M. 
 
    Solleva d'ufficio, dichiarandola rilevante e  non  manifestamente
infondata, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131,
comma terzo, del decreto del Presidente della  Repubblica  30  maggio
2002, n. 115, nella parte in cui  prevede  che  «gli  onorari  dovuti
(...) all'ausiliario del  magistrato,  sono  prenotati  a  debito,  a
domanda, se non e' possibile la  ripetizione  dalla  parte  a  carico
della quale sono poste le spese processuali,  o  dalla  stessa  parte
ammessa, per vittoria  della  causa  o  per  revoca  dell'ammissione»
invece che «anticipati dall'erario», per violazione dell'art. 3 della
Costituzione. 
    Sospende  la  decisione  sulla  richiesta  di  liquidazione   dei
compensi avanzata dal consulente tecnico dell'ufficio in attesa della
decisione della Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, siano  trasmessi  gli  atti
alla Corte costituzionale, questo provvedimento sia  notificato  alle
parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicato  ai
presidenti della Camera dei deputati e del Senato. 
        Caltanissetta, addi' 23 febbraio 2012 
 
                  Il Presidente: Claudio Dell'Acqua