P. Q. M. 
 
    Interlocutoriamente pronunciando sul  ricorso  n.  3894/2012/RG.,
come in epigrafe proposto, cosi dispone: 
        1) dichiara rilevante e  non  manifestamente  infondata,  per
violazione degli agli articoli 3, 24,  97,  103,  104  e  107,  della
Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale articoli 13
e 22 del d.lgs. 23 febbraio 2006  n.  109,  nella  parte  in  cui  la
formulazione  di  tali   previsioni   e'   suscettibile   di   essere
interpretata  nel  senso   che   l'individuazione   della   sede   di
trasferimento del magistrato sia rimessa  alla  Sezione  Disciplinare
del  Consiglio   Superiore   della   Magistratura,   con   riveniente
reclamabilita' delle relative decisioni. dinanzi alle  Sezioni  Unite
della Corte di Cassazione; 
        2) dispone la sospensione  del  presente  giudizio  e  ordina
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; 
        3) ordina che, a cura  della  Segreteria  della  Sezione,  la
presente  ordinanza  sia  notificata  alle  parti  costituite  e   al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'   comunicata   ai
Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
    Ordina che la  presente  decisione  sia  eseguita  dall'Autorita'
amministrativa. 
    Cosi' deciso in Roma nella  camera  di  consiglio  del  giorno  6
giugno 2012. 
 
                      Il Presidente: Piscitello 
 
 
                                               Il Consigliere: Politi