P. Q. M. Interlocutoriamente pronunciando sul ricorso n. 3894/2012/RG., come in epigrafe proposto, cosi dispone: 1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli agli articoli 3, 24, 97, 103, 104 e 107, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale articoli 13 e 22 del d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, nella parte in cui la formulazione di tali previsioni e' suscettibile di essere interpretata nel senso che l'individuazione della sede di trasferimento del magistrato sia rimessa alla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con riveniente reclamabilita' delle relative decisioni. dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione; 2) dispone la sospensione del presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; 3) ordina che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorita' amministrativa. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012. Il Presidente: Piscitello Il Consigliere: Politi